Lettera aperta – La Sezione di Latina offre assistenza legale gratuita agli enti pubblici in tema di geografia giudiziaria

Questo il testo della lettera aperta diffusa poco fa:

Lettera aperta
A tutti i Comuni della Provincia di Latina
Alla Provincia di Latina
All’Ordine degli Avvocati di Latina
Agli Organi di informazione

La scrivente Associazione Nazionale Avvocati Italiani Sezione di Latina, di concerto con i propri organi nazionali presieduti dall’Avv. Maurizio De Tilla, si dichiara sin d’ora disponibile a fornire gratuitamente l’opera professionale, di propri soci avvocati, agli Enti Pubblici della Provincia di Latina che intendessero impugnare provvedimenti in materia di cosiddetta “geografia giudiziaria”, eventualmente emanati riguardo al circondario del Tribunale di Latina, nonché nei giudizi di legittimità costituzionale a sostegno delle ragioni di chi contesti la relativa disciplina.
Facciamo riferimento ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), a loro volta attuativi della delega di cui all’art. 1, comma Legge 148/2012, nonché ai provvedimenti amministrativi che ne costituiscano attuazione.
Allo stato, infatti, sono state assurdamente azzerate le sezioni distaccate del Tribunale di Latina site a Terracina e Gaeta, nonchè gli Uffici del Giudice di Pace di Sezze, Priverno, Terracina, Fondi, Gaeta e Minturno.
Le competenze per tali territori verranno così concentrate tra le sedi di Latina e Cassino, con desertificazione del servizio giustizia in un territorio amplissimo, che annovera centinaia di migliaia di cittadini della Provincia.
Il Ministero della Giustizia ha inoltre da ultimo pubblicato, nel proprio Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio scorso e nel proprio sito internet (come previsto dall’art. 3 comma 1 del citato D.Lgsl. 156/2012), le tabelle degli uffici del Giudice di Pace soppressi e, contraddittoriamente, la “Nota di istruzioni per il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali”.
Dunque il legislatore formalmente sostiene di perseguire un rilevante risparmio di spesa, mentre nella sostanza sta solo scaricando sugli enti locali – che oltretutto dovranno determinarsi già entro il 29 aprile 2013 – il peso economico ed organizzativo di irrinunciabili Uffici della giustizia di prossimità ai cittadini.
Infatti, in base agli ulteriori commi del detto art. 3 D.Lgsl. 156/2012:
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.
5. Qualora l’ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374
”.
Invero provvedimenti legislativi sulla “geografia giudiziaria” hanno già subìto ben sei ordinanze di rimessione alla Consulta per questioni di illegittimità costituzionale (l’udienza è stata fissata per l’8 ottobre 2012) e sono stati già oggetto di altre impugnative, ma deve essere chiaro che si tratta di una battaglia per la giustizia che l’Avvocatura tutta, primo fra tutti nel nostro territorio il Consiglio dell’Ordine Forense, sta combattendo nell’interesse della giustizia e dei cittadini.
Per questo stesso motivo l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani presieduta dall’Avv. Maurizio De Tilla ha già promosso varie azioni e, quanto al nostro territorio, la scrivente SEZIONE DI LATINA offre gratuitamente la propria assistenza ed il know-how associativo, intendendo responsabilmente farsi parte attiva in questa lotta civile.

Latina, 5 marzo 2013

Il Presidente
Avv. Armando Argano

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