La nuova mediaconciliazione della Legge 9-8-2013 n. 98

La Legge 9 agosto 2013 n. 98 ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (cd. “Decreto del fare”), così definitivamente andando ad integrare il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (“Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali“).Queste, in sintesi, le novità:

  1. introdotta l’obbligatorietà dell’assistenza legale per l’intera procedura di mediazione;
  2. l’esperimento della procedura mediazione è condizione di procedibilità per le azioni giudiziali in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  3. la competenza territoriale sull’istanza di mediazione spetta agli organismi con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
  4. la mediazione può svolgersi per ordine del giudice, anche in sede di giudizio di appello;
  5. sancita la obbligatorietà di un primo incontro informativo, durante il quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione;
  6. gratuità del primo incontro, non essendo dovuto alcun compenso all’organismo di mediazione in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro (ad esclusione delle spese di avvio e notifica);
  7. alla mancata partecipazione nei casi di obbligatorietà, in difetto di giustificato motivo conseguirà la sanzione automatica, comminata dal giudice, di ammontare pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio;
  8. l’accordo stipulato all’esito della procedura di mediazione, con l’assistenza degli avvocati che ne certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ha efficacia immediatamente esecutiva, anche per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
  9. in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico;
  10. gli accordi che accertano l’usucapione devono essere resi pubblici con la trascrizione, previa autenticazione della sottoscrizione del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

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