La delibera 6-8-2013 del Consiglio Regionale Abruzzo con il quesito referendario

Pubblichiamo di seguito il testo del quesito referendario di cui alla delibera 6 agosto 2013, con cui la Regione Abruzzo si è resa capofila del richiesta di referendum abrogativo ex art. 75 Cost. delle norme sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie varate lo scorso anno dal governo Monti.

VERBALE N. 159/4

OGGETTO:

Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della legge n. 148 del 14.9.2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7.9.2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione del Presidente della 1ª Commissione consiliare Emilio Nasuti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare n. 129/13 recante “Referendum abrogativo disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3 , 4, 5, 5bis e decreti legislativi 155 e 156 del 07.09.2012″;

Visto l’art. 75 della Costituzione;
Vista la L. 25.5.1970, n. 352;

Premesso:

-   che la riorganizzazione degli Uffici giudiziari – operata dal Governo in virtù dell’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della L. 148 del 14/09/2011 e con i Decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7/09/2012 – è risultata estremamente penalizzante per la gran parte del territorio della nostra Regione;

-   che in particolare la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, comporta un’inaccettabile concentrazione del “servizio giustizia” solo presso i Tribunali aventi sede in città capoluogo di Provincia e al contempo, una illogica eliminazione dei Tribunali dell’intera zona sud della Regione;

-   che, in particolare, nella Provincia di L’Aquila è stata disposta la soppressione dei Tribunali di Avezzano e Sulmona; nella Provincia di Chieti è stata disposta la soppressione dei Tribunali di Vasto e Lanciano, nonché delle Sezioni distaccate di Atessa (Tribunale di Lanciano) e di Ortona (Tribunale di Chieti); nella Provincia di Teramo è stata disposta la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in Atri e Giulianova; nella Provincia di Pescara è stata disposta la soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore;

-   che la illogicità della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata per l’Abruzzo appare di tutta evidenza se solo si consideri che nelle Province di L’Aquila e Chieti è prevista la presenza di un solo Tribunale, malgrado esse siano territorialmente più vaste di altre Regioni che, invece, mantengono le sedi di tre Tribunali;

-   che la predetta soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che l’Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini;

-   che il mancato rispetto del richiamato principio, non può assolutamente trovare giustificazione in un presunto risparmio, astratto e ipotetico;

-   che, in effetti, non può essere in alcun modo tollerato che ai cittadini abruzzesi sia reso estremamente gravoso l’accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali degli stessi;

-   che per tali ragioni è necessario che la Regione Abruzzo raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dall’Avvocatura del Tribunale di Avezzano e si faccia promotore verso altre Regioni maggiormente interessate alla citata riforma della geografia giudiziaria (Puglia, Campania, Toscana, Piemonte, Liguria, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sicilia e Umbria) al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi;

Considerato:

-   che è prossima la scadenza del termine ultimo (trenta settembre) previsto dall’art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno;

-   che è, altresì, prossima la data del 13 settembre 2013 fissata per l’attuazione del D. lvo 155/2012 per la soppressione dei ventisei Tribunali sub provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi, che sono in regime di deroga a causa del sisma del 2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proposizione del referendum abrogativo, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e della L. 25.5.1970, n. 352;

Udito l’intervento del consigliere Di Pangrazio;

all’unanimità dei presenti
DELIBERA

-   per tutto quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle normative richiamate in premessa, secondo il seguente quesito:

Quesito referendario

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

1) le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative” di cui, di seguito, si trascrive integralmente il testo:
“2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l’assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l’accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l’ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi
5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell’Aquila e di Chieti è differito di tre anni.”;

2) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148″;

3) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156, recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148″.».

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