“Omicidio stradale” e “lesioni personali stradali” nel disegno di legge Moscardelli e altri (AS 1378 dell’11 marzo 2014)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. – (Introduzione del reato di omicidio stradale)
1. Dopo l’articolo 577 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 577-bis. – (Omicidio stradale) – Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l’incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a sedici anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno.»

Art. 2. – (Introduzione del reato di lesioni personali stradali)
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 582-bis. – (Lesioni personali stradali). – 1. Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a diciotto mesi. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583».

Art. 3. – (Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta, in fine, la seguente: «m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall’articolo 577-bis del codice penale»

Art. 4. – (Modifiche al codice della strada)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all’ar-ticolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui al periodo precedente comporta l’impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida»;
b) all’articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all’articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 23º anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione si protrae fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all’articolo 577-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;
c) all’articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’articolo 577-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 1, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
d) all’articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’articolo 577-bis del codice penale».

Art. 5. – (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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