D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” come convertito nella Legge 24-12-2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”

D.L. 18-10-2012 n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.
Qui nel testo convertito dalla Legge 24-12-2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)
ESTRATTO AGGIORNATO AL 21-8-2015

Estratto: artt. 4, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-sexies, 16-novies, 16-decies, 16-undecies.

Art. 4  Domicilio digitale del cittadino
(In vigore dal 19 dicembre 2012)

1.  Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). – 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.

2. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell’ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-ter, Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». [Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. Per le modalità di adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, vedi l’ art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98]

Art. 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
(In vigore dal 1 gennaio 2013)

1.  All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2.  All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3.  All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b)  al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c)  al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
d)  dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4.  Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5.  La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6.  Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7.  Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8.  Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9.  Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a)  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b)  a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c)  a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis)  a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; [Lettera inserita dall'art. 1, comma 19, n. 1), lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013]
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello. [Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 19, n. 1), lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013]

10.  Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
a)  gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
b)  gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. [Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, n. 1), lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e, successivamente, dall'art. 47, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.]

13.  In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

14.  All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

15.  Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013.

16.  Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17.  Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17-bis.  Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo [comma aggiunto dall’ art. 42, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114].

Art. 16-bis.  Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali [Articolo inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013]
(In vigore dal 1 gennaio 2013)

1.  Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. [Comma così modificato dall’ art. 44, comma 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 44, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114]. In ogni caso, i  medesimi  dipendenti  possono depositare,  con  le modalita’ previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui al medesimo comma. [periodo aggiunto dall'art. 19 comma 1 lett. a) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 come convertito dalla Legge 20 agosto 2015 n. 132].

1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi  e  di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere  dal  30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e’ sempre  ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita’ previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita’. [comma aggiunto dall'art. 19 comma 1 lett. a) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 come convertito dalla Legge 20 agosto 2015 n. 132 - il testo precedemente introdotto dal d.l. era il seguente: "1-bis. Nell'ambito  dei  procedimenti  civili,  contenziosi  e  di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere  dal  30 giugno 2015, innanzi  alle  Corti  d'Appello  e'  sempre  ammesso  il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti  che  si  offrono in  comunicazione,  da  parte  del difensore  o  del  dipendente  di   cui   si   avvale   la   pubblica amministrazione per stare in  giudizio  personalmente,  nel  rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione  la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'."]

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall’art. 16-decies. [Comma così modificato dall'art. 18, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e poi dall'art. 19 comma 1 lett. a) Legge 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015. Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 44, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114]

3.  Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4.  A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.

5.  Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico. [Comma così sostituito dall’ art. 44, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114]

6.  Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. [Comma così modificato dall’ art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114]

8.  Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9.  Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro  della  giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalita’ telematiche nonche’ per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita’, nonche’ per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi’ stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche’ ai sensi del periodo precedente. [comma modificato dall'art. 19 comma 1 lett. a) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 come convertito dalla Legge 20 agosto 2015 n. 132]

9-bis.  Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita’ all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice. [Comma aggiunto dall’ art. 52, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e modificato dall'art. 19 D.L. 27 giugno 2015 n. 83, nonchè ulteriormente modificato dall'art. 19 comma 1 lett. a) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 come convertito dalla Legge 20 agosto 2015 n. 132]

9-ter.  A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine, degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico. [Comma aggiunto dall’ art. 44, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114]

9-quater. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. [Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 20, comma 5, del medesimo D.L. n. 132/2014]

9-quinquies.  Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.[Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 20, comma 5, del medesimo D.L. n. 132/2014]

9-sexies.  Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. [Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 20, comma 5, del medesimo D.L. n. 132/2014]

9-septies.  I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all’articolo 169-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell’ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell’articolo 518 del codice di procedura civile. [comma modificato dall'art. 19 comma 1 lett. a) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 come convertito dalla Legge 20 agosto 2015 n. 132]

9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita’ telematiche sono redatti in maniera sintetica. [comma introdotto dall'art. 19 comma 1 lett. a) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 come convertito dalla Legge 20 agosto 2015 n. 132]

Art. 16-ter.  Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni [*]
(In vigore dal 1 gennaio 2013)

1.  A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. [Comma così modificato dall’ art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114]

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. [Comma aggiunto dall’ art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114]

[*] Articolo inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 16-quater.  Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53. [*]
(In vigore dal 25 giugno 2014)

1.  Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’ articolo 2, comma 1, dopo le parole: «all’articolo 1» sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio postale»;
  2. all’ articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «di cui all’articolo 1 deve» sono sostituite dalle seguenti: «che procede a norma dell’articolo 2 deve»;
  3. all’ articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;
  4. dopo l’ articolo 3 è inserito il seguente:
    «Art. 3-bis. – 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 “.5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
    a. il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
    b. gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;
    c. il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
    d. il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
    e. l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
    f. l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
    g. l’attestazione di conformità di cui al comma 2.6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.»;

    e)  all’ articolo 4 , comma 1, le parole: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero» sono soppresse;
    f)  all’ articolo 5 , il comma 1 è abrogato;
    g)  all’ articolo 6 , comma 1, le parole: «la relazione di cui all’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»;
    h)  all’ articolo 8 , dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
    i)  all’ articolo 9 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .»;
    l)  all’ articolo 10 , comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.».

2.  Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all’adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 .

3.  Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

3-bis.  Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa. [**]

(*) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 , a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(**) Comma aggiunto dall’ art. 46, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 16-sexies. Domicilio digitale [*]
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
[*] Articolo inserito dall’art. 52, comma 1, lett. b), D. L. 24-6-2014 n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11-8-2014 n. 114 [in Gazzetta Ufficiale 18-8-2014, n. 190 S.O.].

Art.  16-novies.  Modalita’ informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco  dei  professionisti  disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. [*]
1. Le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, all’elenco dei soggetti specializzati previsto dall’articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all’albo dei  periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalita’ esclusivamente telematiche in conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma  5. Con  le medesime modalita’ sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all’articolo 169-ter e all’articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l’iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il  versamento e’ effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa, anche  regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalita’ esclusivamente informatiche in conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L’accesso ai dati contenuti negli  albi e negli elenchi e’ consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall’articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle  medesime disposizioni.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in  conformita’ alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia’ iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri  dati, con modalita’ telematiche e in conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet  del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli  albi ed elenchi gia’ formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.
[*] Articolo introdotto dall’art. 19 comma 2 lett. b) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 e confermato dalla Legge di conversione 20 agosto 2015 n. 132.

Art. 16-decies. Potere di certificazione di conformita’ delle copie degli atti e dei provvedimenti.
 1.  Il  difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita’ telematiche la copia informatica, anche  per  immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita’ della copia al  predetto  atto. La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del  provvedimento.
[*] Articolo introdotto dall’art. 14 comma 2 lett. b) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 come convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 20 agosto 2015 n. 132.

Art. 16-undecies. Modalita’ dell’attestazione di  conformita’.
1. Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o su foglio  separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad  una  copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo  documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’ puo’ alternativamente essere apposta  su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita’ previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali  ad  ogni effetto.
[*] Articolo introdotto dall’art. 14 comma 2 lett. b) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 come convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 20 agosto 2015 n. 132.

I commenti sono chiusi.