Il deposito telematico degli atti è obbligatorio (recte: consentito) solo alle parti già costituite. Così Tribunale di Torino e di Pavia in due recentissime decisioni

dura-lexLa dura legge dell’interpretazione letterale continua a colpire e così la giurisprudenza di merito ci avverte, sia pur in tema di ricorso ex art 702 bis c.p.c., che, riservando l’art. 16 bis Legge 221/2012 il deposito con modalità telematica esclusivamente degli atti processuali delle parti già costituite, sono inammissibili per tale via non solo il ricorso introduttivo (e lo capiamo), ma persino la comparsa di costituzione e risposta (fonte: www.ilcaso.it)

I commenti sono chiusi.