Legittimo impedimento del difensore: tanto importante, quanto lineare ed equilibrata, decisione della Suprema Corte (23-7-2014 n. 32699)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente -
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere -
Dott. LEO Guglielmo – Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: R.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1459/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 14/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 11/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Emanuele Di Salvo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano che ha concluso per l’annullamento con rinvio in ordine alla valutazione del legittimo impedimento;
Udito il difensore Avv. Bosi Monica, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. R.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, in data 14-1-13, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai delitti di cui agli artt. 572 e 582 e 585 c.p., per aver maltrattato la convivente D.C.A., percuotendola e procurandole lesioni.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione al rigetto, da parte della Corte d’appello, dell’istanza di rinvio dell’udienza del 14-1-2013, per legittimo impedimento del difensore, che, con fax dell’11-1-13,aveva presentato certificato medico attestante lombosciatalgia acuta,con impossibilità a deambulare fino al 21-1-13. Non è d’altronde configurabile, in capo al difensore impedito, alcun obbligo di procedere alla nomina di un sostituto o di indicare le ragioni dell’omessa nomina. E’ stato pertanto violato il diritto di difesa dell’imputato.

2.1. Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione dell’art. 572 c.p., e vizio di motivazione, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza di un sistema di vita vessatorio imposto dal R. alla moglie. La stessa D.C. sottolinea le premure del marito e la gelosia dell’uomo, che, a volte, sfociava in scatti d’ira, che però solo in tre episodi, nell’ambito di una convivenza durata 15 anni, hanno dato luogo a scontri fisici. Tant’è che la D. C. ha rimesso la querela.

2.2. Il terzo e il quinto motivo si appuntano invece sulla determinazione della pena, quantificata in misura eccessiva, senza tener conto della remissione di querela ad opera della persona offesa; e sul diniego delle attenuanti generiche, nonostante non risulti in alcun modo l’ipotizzata violazione del divieto di avvicinamento alla casa coniugale.

2.3. Con il quarto motivo, si deduce bis in idem sostanziale relativamente all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2, incompatibile con il concorso formale di reati contestato al R..

2.4. L’ultimo motivo si incentra sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, contro il parere del P.G. di udienza, non essendo gravato l’imputato da condanne passate in giudicato e non esistendo motivi ostativi di alcun genere.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d’appello ha motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, per legittimo impedimento del difensore, rilevando che l’imputato era sottoposto a misura cautelare, sia pure non detentiva; che il difensore, pur allegando il certificato medico, non aveva chiesto esplicitamente il rinvio e che, in ogni caso, non era documentata l’impossibilità di farsi sostituire. Il primo profilo è irrilevante, non costituendo la sottoposizione dell’imputato a misura cautelare, per di più non detentiva, motivo ostativo alla concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore. Il secondo argomento è viziato da profili di manifesta illogicità, non essendo dato comprendere come dalla presentazione di un certificato medico, corredato da missiva di accompagnamento in cui si rappresenti l’impossibilità del difensore di presenziare all’udienza per motivi di salute, possa non inferirsi la richiesta di rinvio. Il terzo argomento collide con l’inequivocabile contenuto precettivo dell’art. 420 ter c.p.p., u.c., che esclude il rinvio ove il difensore impedito designi un sostituto, ma non pone a suo carico alcun obbligo in tal senso. Ed invero di un tale obbligo non esiste traccia nell’ordinamento positivo, che conferisce al difensore una mera facoltà ma non gli impone alcun dovere di nominare un sostituto (Cass. Sez. 4,14-7-1994, Bigoni, Rv.199374). Tant’è che,qualora venga incaricato dal difensore un altro avvocato al solo scopo di depositare la certificazione medica e di chiedere il rinvio dell’udienza, non sussiste alcuna valida sostituzione processuale ed il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d’ufficio (Cass. Sez. 3, n. 3072/03 del 17-12-2002, Rv. 223943). Ne consegue che il difensore non è tenuto a “documentare” l’impossibilità di farsi sostituire, a prescindere da ogni rilievo circa la problematicità di tale “documentazione”.

4. Sulla base delle predette considerazioni, è da ritenersi che illegittimamente la Corte d’appello abbia rigettato l’istanza di rinvio, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza di secondo grado. Quest’ultima va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Brescia, per l’ulteriore corso. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente,determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e trasmette gli atti alla Corte d’appello di Brescia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.

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