Processo telematico: la mozione dell’ANAI per il XXXII Congresso Nazionale Forense (Venezia 9-11 ottobre 2014)

ANAI

MOZIONE SUL PROCESSO TELEMATICO

per il Congresso Nazionale Forense
Venezia 2014

Rilevato:

  • che non sono state ascoltate dal legislatore le forti e motivate istanze dell’Avvocatura volte al rinvio della obbligatorietà del deposito telematico degli atti nel processo civile, di cui è stata forzata l’entrata in vigore a dispetto della immaturità del sistema;
  • che sono state così introdotte, in maniera altrettanto repentina e disordinata, novità telematiche anche per il processo amministrativo e per il processo tributario;
  • che peraltro anche le cosiddette notificazioni in proprio a mezzo posta elettronica certificata ex Legge 53/1994 hanno risentito pesantemente di interventi normativi non coordinati;
  • che nel caso del processo civile si è tentato di concordare protocolli di comportamento tra Organi Giudiziari e Ordini Forensi, che hanno costituito uno strumento localmente utile per tentare di porre temporaneo rimedio alle maggiori problematiche, ma che non possono certamente costituire disciplina generale e risolutiva;
  • che la giurisprudenza sta notoriamente adottando provvedimenti che, pur nell’encomiabile sforzo di trovare ragionevoli soluzioni interpretative, risentono pesantemente della estrema farraginosità del complesso normativo;
  • che per la pubblicazione delle norme tecniche informatiche il sistema previsto per l’efficacia dagli artt. 11, 12 e 34 del D.M. 44/2001 prevede, in spregio ai principi generali che regolano la conoscibilità delle norme e la certezza del diritto, che le “specifiche tecniche“, addirittura meramente dirigenziali, siano efficaci erga omnes con la loro semplice “pubblicazione” nel “portale dei servizi telematici” del Ministero della Giustizia, per giunta in maniera che rende quasi impossibile addirittura individuarle e citarle, essendo presentate persino prive di data, numero e soggetto emittente;
  • che la complessità della normativa richiede invece l’emanazione urgente di un codice o di un testo unico sul processo digitale, non solo civile, nonché la riconduzione delle disposizioni quantomeno alla forma del regolamento;
  • che gli operatori sono costretti ad utilizzare, per il deposito telematico degli atti, software di terze parti commerciali, non certificati dal Ministero della Giustizia;
  • che a causa di tutto quanto qui in sintesi evidenziato, permane uno stato di gravissimo disagio degli operatori, che si traduce in carenza di giustizia per gli utenti;
  • che il processo telematico è certamente sistema di gestione dei contenziosi che troverà negli anni a venire sempre maggiori sviluppo ed estensione.

Tutto ciò rilevato e considerato, i sottoscritti delegati propongono la seguente:

MOZIONE

  • pubblicare ogni disposizione, in materia di processo telematico, a prescindere dalla fonte in cui è contenuta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al fine di garantirne la certezza di pubblicazione e la giuridica conoscibilità, non costituendo in alcun modo analoga garanzia la impropria e non certificata pubblicazione nel sito web del Ministero, che può costituire solo sistema concorrente e non mai sostitutivo della Gazzetta Ufficiale;
  • ristabilire immediatamente il rispetto della gerarchia delle fonti, riconducendo la normativa quantomeno alla forma del regolamento, cessando ogni utilizzo di disposizioni in bianco che rinviano a mere ed indistinte circolari dirigenziali;
  • nel caso in cui si possa o si debba ricorrere alle circolari dirigenziali, pubblicarle comunque con tutti i dati identificativi per il loro corretto reperimento;
  • emanare con urgenza un codice o un testo unico della giustizia telematica;
  • inserire le disposizioni del processo telematico nel pertinente codice di procedura;
  • semplificare, razionalizzare ed uniformare la normativa tecnica, limitandola – nel lato utente – allo stretto necessario, chiarendo esplicitamente il regime delle invalidità e delle inammissibilità per violazione delle specifiche tecniche;
  • apprestare il sistema informatico del processo telematico affinchè renda impossibile consultare l’atto avversario sino a che non si è provveduto a depositare il proprio o solo dopo la scadenza del termine;
  • fornire all’utenza, a cura del Ministero della Giustizia, un programma gratuito e certificato per il deposito telematico degli atti.

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