Regolamento sulle specializzazioni degli Avvocati: la mozione dell’ANAI per il XXXII Congresso Nazionale Forense (Venezia 9-11 ottobre 2014)

ANAI

MOZIONE SULLO

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

(per il Congresso Nazionale Forense – Venezia 2014)

Rilevato:

  • che è condiviso il principio che l’Avvocatura si dia una disciplina sulla specializzazione professionale;

  • che tuttavia è eccessivamente riduttivo il catalogo delle materie di specializzazione previste dallo schema di regolamento, poiché si prevedono, accanto a note macroaree istituzionali (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo), alcune specializzazioni di settore che certamente non coprono affatto il ventaglio delle realtà professionali e che pertanto vanno a costituire una irrazionale limitazione rispetto ad altre concrete ed invero specialistiche competenze;

  • che vi è una evidente disparità di trattamento laddove, mentre il diritto civile è stato suddiviso settori specializzati (peraltro non tutti condivisibili), non altrettanto è stato fatto – sia pur con le dovute specificità – per il diritto penale e per il diritto amministrativo;

  • che è un limite irrazionale quello di una sola specializzazione, anche in considerazione di quanto previsto all’art. 4, secondo cui l’elenco delle aree potrà essere modificato e aggiornato;

  • che il requisito di almeno 50 degli incarichi ricevuti annualmente in uno specifico settore è un dato assolutamente non probante, non solo perchè potrebbero essere eliminate dal computo le cause seriali, come pure rilevato dal Consiglio di Stato (parere 9 settembre 2014 n. 2971 – adunanza 28 agosto 2014 – affare 1564/2014), ma soprattutto perchè:

    1. persino le cause cosiddette “bagatellari” possono talvolta scaturire da grandi questioni di diritto che richiedono uno studio assai vasto e approfondito;
    2. di converso, eliminando dal computo gli incarichi ripetitivi, il numero di almeno 50 incarichi l’anno apre il problema della loro effettiva trattazione da parte dell’avvocato che ne sia incaricato (e non da parte di collaborabori di studio);
    3. il numero di incarichi annuali è un dato che di per sé non prova affatto la capacità specialistica dell’avvocato, ma ne è semmai un mero indizio e non rende giustizia neppure agli avvocati che si occupano di poche grandi questioni ogni anno;
    4. vi sono settori in cui è teoricamente agevole ricevere 50 mandati l’anno, come ad esempio i settori del diritto penale (generico e non specialistico), della responsabilità civile, del lavoro, delle esecuzioni forzate, mentre in altri è di sicuro assai arduo raggiungere – anche per un avvocato tecnicamente autorevole e specie di questi tempi – un simile ammontare di posizioni (si pensi ad esempio al diritto amministrativo, societario, famiglia ecc.);
    5. il numero fisso e minimo di 50 incarichi l’anno è inoltre irrealistico atteso il profondo mutamento della congerie economico-sociale e del ruolo dell’avvocato, che non afferisce solo al presente – e tutt’altro che transitorio – periodo di crisi, con il definitivo assestamento del complessivo calo del mercato dei servizi legali e l’intervento di nuovi competitori commerciali;
    6. il detto dato numerico è inoltre praticamente irraggiungibile nelle città minori;
    7. sotto altro profilo il dover periodicamente documentare una simile mole di incarichi, non solo è un compito improbo, ma si pone comunque in contrasto con la disciplina della riservatezza dei dati personali dei clienti;
  • che il regolamento prevede anche, all’art. 7 comma 12, che la prova scritta e orale di cui al precedente comma 11 lett. e) possa essere valutata da soggetti non aventi titolo specialistico, quali indicati al precedente comma 7;

  • che è previsto quali sono i soggetti deputati a (genericamente) organizzare i corsi, ma non viene specificato quali sono i soggetti che in concreto terranno i corsi medesimi, con il rischio che ciò consenta l’ingresso di società private quali soggetti coinvolti istituzionalmente nel conferimento del titolo di avvocato specialista;

Tutto ciò rilevato e considerato, i sottoscritti delegati propongono la seguente:

MOZIONE

  1. eliminare dal regolamento in esame il limite del numero di specializzazioni;

  2. riformulare l’elenco delle Aree di Specializzazione, compiendo una più accurata ricognizione dei settori di attività degni di autonomo titolo (come, a mero titolo di esempio, il diritto penale d’impresa e il diritto amministrativo degli appalti e servizi pubblici);

  3. prevedere i criteri secondo cui, nel caso di aggiornamento o modifica delle aree di specializzazione, sia introdotto un meccanismo automatico di eventuali riconoscimento o transizione dalle aree consimili preesistenti;

  4. eliminare altresì l’obbligo per l’avvocato specialista di essere assegnatario di almeno 50 incarichi l’anno nel singolo settore di specializzazione;

  5. specificare che l’aggiornamento e la formazione che di per sé sono propedeutici al rilascio e mantenimento del titolo di avvocato specialista sono unicamente quelli non solo organizzati, ma anche effettivamente svolti, dalle entità di cui all’art. 7 commi 1 e 2.

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