Decreto 10 novembre 2014 – Uffici del giudice di pace mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156/2012
10 novembre 2014
Il Ministro della Giustizia
Visto l’articolo 7, che fissa all’esito della decorrenza dei termini individuati dagli articoli 5 e 6, la necessità di procedere alla ricognizione dell’assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, approvato definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione;
Visto, in particolare, l’articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Valutato, peraltro, che l’efficacia delle modifiche alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento di tali strutture, che dovrà essere individuata all’esito della verifica delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative;
Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del 7 marzo 2014, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, con riferimento alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui ambito vengono istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;
Ritenuto che, a seguito dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all’articolo 6, si rende necessario rideterminare l’elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti richiedenti;
Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell’indagine condotta in ordine allo stato di attuazione dell’attività di formazione del personale messo a disposizione dagli Enti locali;
Rilevato, infatti, che il monitoraggio della fase formativa ha evidenziato specifiche criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all’attività giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di unità con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie del cancelliere;
Valutato, in particolare, che l’attribuzione all’ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell’unica unità assegnata;
Ritenuto che analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento agli uffici per i quali l’articolazione della dotazione assegnata, al di là della relativa consistenza numerica, risulta inadeguata a garantire le condizioni di funzionalità e operatività proprie delle strutture giudiziarie;
Ritenuto, peraltro, che l’esame delle richieste formulate dagli Enti locali per i quali è stato disposto il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato l’opportunità di procedere ad ulteriori accorpamenti dei territori afferenti ad uffici limitrofi soppressi, entro i limiti di compatibilità con l’ordinamento generale ed in conformità dei limiti fissati dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui si opera integrale rinvio;
Considerato, infatti, che le aggregazioni richieste nel rispetto del criterio dell’integrità territoriale degli uffici consentono di realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il conseguimento di un assetto dimensionale maggiormente coerente con i parametri specificamente individuati, per la giustizia di prossimità, in occasione dell’esercizio della delega di cui alla citata legge 148/2011;
Valutato, inoltre, che esigenze di armonizzazione con l’assetto territoriale preesistente alla riforma della geografia giudiziaria, che ha determinato l’aggregazione del territorio compreso nella giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino al circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario includere nella circoscrizione dell’ufficio del giudice di pace di Mercato San Severino il Comune di Baronissi;
Ritenuto che, per gli uffici del giudice di pace specificamente individuati nell’allegato 5 al presente decreto, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 del medesimo provvedimento, può essere fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
DECRETA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l’allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014.
Articolo 2
La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.
Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell’allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
Articolo 3
La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma.
Articolo 4
Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella A di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del medesimo provvedimento, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all’allegato 3 del presente decreto.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2014
IL MINISTRO
Andrea Orlando
ALLEGATO 1
Uffici mantenuti Distretto Circondario Giudici di pace
ANCONA ANCONA FABRIANO
ANCONA ANCONA JESI
ANCONA ANCONA SENIGALLIA
ANCONA PESARO FANO
ANCONA URBINO MACERATA FELTRIA
BARI BARI ALTAMURA
BARI BARI GRAVINA DI PUGLIA
BARI BARI MONOPOLI
BARI BARI NOCI
BARI BARI PUTIGNANO
BARI FOGGIA CERIGNOLA
BARI FOGGIA MANFREDONIA
BARI FOGGIA SAN SEVERO
BARI FOGGIA TRINITAPOLI
BARI TRANI ANDRIA
BARI TRANI BARLETTA
BARI TRANI BISCEGLIE
BARI TRANI CANOSA DI PUGLIA
BOLOGNA BOLOGNA PORRETTA TERME
BOLOGNA PARMA LANGHIRANO
BOLOGNA RAVENNA FAENZA
BOLOGNA RAVENNA LUGO
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN BRESSANONE/BRIXEN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN BRUNICO/BRUNECK
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN EGNA/NEUMARKT
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MERANO/MERAN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN SILANDRO/SCHLANDERS
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN VIPITENO/STERZING
BRESCIA BERGAMO TREVIGLIO
BRESCIA BRESCIA CHIARI
BRESCIA BRESCIA ROVATO
CAGLIARI CAGLIARI ISILI
CAGLIARI CAGLIARI SANLURI
CALTANISSETTA CALTANISSETTA MUSSOMELI
CALTANISSETTA ENNA AGIRA
CALTANISSETTA ENNA CENTURIPE
CALTANISSETTA ENNA LEONFORTE
CALTANISSETTA ENNA PIAZZA ARMERINA
CALTANISSETTA ENNA REGALBUTO
CALTANISSETTA ENNA TROINA
CALTANISSETTA GELA NISCEMI
CAMPOBASSO ISERNIA AGNONE
CAMPOBASSO ISERNIA CASTEL SAN VINCENZO
CAMPOBASSO ISERNIA FORLI’ DEL SANNIO
CAMPOBASSO LARINO TERMOLI
CATANIA CALTAGIRONE MILITELLO IN VAL DI CATANIA
CATANIA CALTAGIRONE RAMACCA
CATANIA CATANIA ACIREALE
CATANIA CATANIA ADRANO
CATANIA CATANIA BELPASSO
CATANIA CATANIA BIANCAVILLA
CATANIA CATANIA BRONTE
CATANIA CATANIA GIARRE
CATANIA CATANIA MASCALUCIA
CATANIA CATANIA PATERNO’
CATANIA CATANIA RANDAZZO
CATANIA RAGUSA VITTORIA
CATANIA SIRACUSA AVOLA
CATANIA SIRACUSA LENTINI
CATANIA SIRACUSA NOTO
CATANIA SIRACUSA PALAZZOLO ACREIDE
CATANZARO CASTROVILLARI CAMPANA
CATANZARO CASTROVILLARI CARIATI
CATANZARO CASTROVILLARI SAN SOSTI
CATANZARO CASTROVILLARI SPEZZANO ALBANESE
CATANZARO CASTROVILLARI TREBISACCE
CATANZARO COSENZA ACRI
CATANZARO COSENZA MONTALTO UFFUGO
CATANZARO COSENZA ROGLIANO
CATANZARO COSENZA SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO COSENZA SPEZZANO DELLA SILA
CATANZARO CROTONE CIRO’
CATANZARO CROTONE PETILIA POLICASTRO
CATANZARO PAOLA SCALEA
FIRENZE GROSSETTO ARCIDOSSO
FIRENZE LIVORNO CECINA
FIRENZE LIVORNO PIOMBINO
FIRENZE PISA SAN MINIATO
FIRENZE PISA VOLTERRA
FIRENZE SIENA ABBADIA SAN SALVATORE
GENOVA MASSA CARRARA
GENOVA MASSA PONTREMOLI
GENOVA SAVONA ALBENGA
L’AQUILA CHIETI CASALBORDINO
L’AQUILA CHIETI GISSI
L’AQUILA L’AQUILA PESCINA
L’AQUILA PESCARA PENNE
L’AQUILA TERAMO ATRI
LECCE LECCE ALESSANO
LECCE LECCE CASARANO
LECCE LECCE GALLIPOLI
LECCE LECCE MAGLIE
LECCE LECCE NARDO’
LECCE LECCE TRICASE
LECCE LECCE UGENTO
MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO NOVARA DI SICILIA
MESSINA MESSINA FRANCAVILLA DI SICILIA
MESSINA PATTI NASO
MESSINA PATTI SANT’ANGELO DI BROLO
MESSINA PATTI TORTORICI
MILANO VARESE LUINO
NAPOLI AVELLINO CALABRITTO
NAPOLI AVELLINO CERVINARA
NAPOLI AVELLINO FRIGENTO
NAPOLI AVELLINO LACEDONIA
NAPOLI AVELLINO MONTORO
NAPOLI BENEVENTO AIROLA
NAPOLI BENEVENTO GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI BENEVENTO MIRABELLA ECLANO
NAPOLI BENEVENTO MONTESARCHIO
NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO LA MOLARA
NAPOLI BENEVENTO SANT’AGATA DE’ GOTI
NAPOLI NAPOLI PORTICI
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA AFRAGOLA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA CASORIA
NAPOLI NAPOLI NORD in AVERSA MARANO DI NAPOLI
NAPOLI NOLA MARIGLIANO
NAPOLI NOLA POMIGLIANO D’ARCO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE ARIENZO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CARINOLA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIGNATARO MAGGIORE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SESSA AURUNCA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE TEANO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SORRENTO
PALERMO AGRIGENTO LICATA
PALERMO MARSALA CASTELVETRANO
PALERMO PALERMO CARINI
PALERMO PALERMO PARTINICO
PALERMO SCIACCA BIVONA
PALERMO SCIACCA MENFI
PALERMO SCIACCA PARTANNA
PALERMO SCIACCA RIBERA
PALERMO TERMINI IMERESE CORLEONE
PALERMO TERMINI IMERESE GANGI
PALERMO TERMINI IMERESE LERCARA FRIDDI
PALERMO TRAPANI ALCAMO
PERUGIA PERUGIA CASTIGLIONE DEL LAGO
PERUGIA PERUGIA CITTA’ DI CASTELLO
PERUGIA SPOLETO FOLIGNO
PERUGIA SPOLETO NORCIA
PERUGIA SPOLETO TODI
PERUGIA TERNI CITTA’ DELLA PIEVE
POTENZA LAGONEGRO CHIAROMONTE
POTENZA LAGONEGRO LAURIA
POTENZA LAGONEGRO POLLA
POTENZA LAGONEGRO SANT’ARCANGELO
POTENZA LAGONEGRO SAPRI
POTENZA MATERA PISTICCI
POTENZA POTENZA AVIGLIANO
POTENZA POTENZA BELLA
POTENZA POTENZA CALVELLO
POTENZA POTENZA MARSICO NUOVO
POTENZA POTENZA PESCOPAGANO
POTENZA POTENZA VENOSA
POTENZA POTENZA VIETRI DI POTENZA
POTENZA POTENZA VIGGIANO
REGGIO CALABRIA PALMI CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA PALMI LAUREANA DI BORRELLO
REGGIO CALABRIA PALMI OPPIDO MAMERTINA
REGGIO CALABRIA PALMI SINOPOLI
ROMA CASSINO GAETA
ROMA CASSINO SORA
ROMA FROSINONE ALATRI
ROMA LATINA FONDI
ROMA LATINA TERRACINA
ROMA RIETI POGGIO MIRTETO
ROMA VITERBO CIVITA CASTELLANA
SALERNO NOCERA INFERIORE CAVA DE’ TIRRENI
SALERNO NOCERA INFERIORE MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO NOCERA INFERIORE SARNO
SALERNO SALERNO BUCCINO
SALERNO SALERNO EBOLI
SALERNO SALERNO ROCCADASPIDE
SALERNO SALERNO SANT’ANGELO A FASANELLA
SALERNO VALLO DELLA LUCANIA AGROPOLI
SALERNO VALLO DELLA LUCANIA PISCIOTTA
SASSARI NUORO BONO
SASSARI SASSARI ALGHERO
SASSARI SASSARI OZIERI
SASSARI SASSARI PATTADA
SASSARI SASSARI PORTO TORRES
SASSARI TEMPIO PAUSANIA OLBIA
TARANTO TARANTO GINOSA
TARANTO TARANTO MANDURIA
TARANTO TARANTO MARTINA FRANCA
TARANTO TARANTO SAN GIORGIO IONICO
TORINO ASTI BRA
TORINO TORINO MONCALIERI
TORINO VERCELLI VARALLO
TRENTO ROVERETO RIVA DEL GARDA
TRENTO TRENTO BORGO VALSUGANA
TRENTO TRENTO CAVALESE
TRENTO TRENTO CLES
TRENTO TRENTO MEZZOLOMBARDO
TRENTO TRENTO PERGINE VALSUGANA
TRENTO TRENTO TIONE DI TRENTO
TRIESTE PORDENONE PORTOGRUARO
TRIESTE UDINE GEMONA DEL FRIULI
VENEZIA VENEZIA CHIOGGIA
VENEZIA VENEZIA SAN DONA’ DI PIAVE
Allegato 2 (omissis)