Possibile il rinvio delle elezioni dei Consigli dell’Ordine Forense: i nodi del regolamento arrivano come previsto al pettine.

voteremoNon in tutti i Fori la questione si pone – di fatto – in termini problematici, ma in punto di puro diritto i nodi del regolamento per le elezioni dei consigli dell’ordine forense non potevano che arrivare al pettine.
Per chi non si fosse tenuto al corrente strada facendo, possiamo sintetizzare la vicenda come segue:

  • il 21 luglio 2014 veniva diffuso lo “Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi a norma dell’art. 28 della legge 31 dicembre 212 n. 247” (consultabile qui);
  • il 7 agosto 2014 il Consiglio Nazionale Forense rendeva sullo schema di regolamento il proprio parere favorevole (consultabile qui);
  • il 28 agosto 2014 il Consiglio di Stato emanava il parere 2822/2014 recante osservazioni;
  • il 22 ottobre 2014 la Commissione Giustizia del Senato rendeva parere favorevole, ma con varie osservazioni;
  • il 20 novembre 2014 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati esprimeva anch’essa parere favorevole, ma con varie osservazioni;
  • il 24 novembre 2014 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Giustizia 10 novembre 2014, n. 170 “Regolamento sulle modalita’ di elezione dei componenti  dei  consigli degli ordini circondariali forensi, a norma  dell’articolo  28  della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (GU n. 273 del 24-11-2014), nel quale, in pratica, non vi era traccia di recepimento dei predetti pareri consultivi in punto di numero massimo di candidati per lista;
  • il 6 dicembre 2014 l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, dopo che erano caduti nel vuoto tutti i precedenti appelli del Presidente Maurizio de Tilla, notificava al Ministero ricorso al T.A.R. avverso il regolamento (scaricabile qui), cui facevano seguito altre iniziative di Aiga e ANF;
  • il 10 dicembre 2014 la Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense rende parere n. 466 (prot. AMM12/12/14.020135U), interpretativo di alcuni punti controversi del regolamento;
  • il 18 dicembre 2014, con decreto n. 6538, il Presidente del T.A.R. Lazio, pur rigettando l’istanza di sospensiva chiesta dall’ANAI, dichiarava invero che sussiste “l’obbligo di osservanza da parte degli organi competenti, del disposto di cui all’art. 28 co. 3 della Legge n. 247/2012” (a mente del quale “Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto“);
  • il 19 dicembre 2014 l’ANAI diffidava il Ministero della Giustizia affinchè si attivasse, “anche in autotutela, a adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, affinchè le elezioni per il rinnovo dei 165 Consigli degli Ordini degli Avvocati  d’Italia si possano svolgere regolarmente, nel rispetto del dettato normativo, così come imposto dal decreto del presidente del Tar Lazio, in modo che siano composti secondo rigorosi criteri democratici di rappresentatività“;
  • il 24 dicembre 2014, il Ministero della Giustizia diramava infine a tutti gli organi istituzionali dell’Avvocatura nota (scaricabile qui) con cui, in riferimento alla decisione del TAR, segnala “la possibilità di svolgere le elezioni quando la cornice normativa sarà connotata da maggiore chiarezza per effetto della pronuncia, sia pur in sede cautelare, del Giudice Amministrativo“.

In mancanza di un intervento normativo risolutore, di rango regolamentare, probabile dunque il rinvio delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati.
Magari qualcuno, poi, dirà pure che è colpa dei Giudici Amministrativi, per la politica rei di paralizzare l’Italia.

[Armando Argano - 30 dicembre 2014]

 

 

I commenti sono chiusi.