L’ANAI invita gli utenti a chiedere la restituzione degli importi non dovuti per l’avvio della procedura di mediaconcilazione.

COMUNICATO STAMPA

L’ANAI INVITA CITTADINI ED AVVOCATI A CHIEDERE LA RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI NON DOVUTI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIACONCILIAZIONE

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 1351/15, ha infatti ricordato che la legge che regola la materia prescrive che nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.
In contrasto con la legge il d.m. 180/2010, al comma 2, art. 16, prevede che “per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”.
Il comma 9 dello stesso art. 16 prevede poi che “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”.
È evidente che entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.
Da questa decisione esecutiva derivano due conseguenze. La prima è che nessun importo va più versato al momento dell’avvio della procedura di mediazione. La seconda è che i versamenti effettuati (ed imposti) sono illegittimi.
Tenuti alla restituzione sono gli Enti di conciliazione. Tenuto al ristoro dei danni è il Ministero della Giustizia. Si tratta di svariati milioni di euro che vanno rimborsati.

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