Andando di avviso contrario a quello di altri Tribunali Amministrativi Regionali, la recentissima decisione del T.A.R. Campania 923/2015 ha affermato che il ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata è ammissibile perchè:
Il Tar Campania apre all’ammissibilità del ricorso notificato a mezzo p.e.c. [sentenza 6 febbraio 2015 n. 923]
- la previa autorizzazione del Presidente di cui all’art. 52 Codice del Processo Amministrativo riguarda forme “speciali” di notificazione, laddove quella a mezzo p.e.c. deve oramai considerarsi fiosiologica stante la progressiva, ma oramai certa, “telematizzazione” del processo amministrativo;
- che la legittimità della notifica in discorso è comunque recuperabile dall’art. 1 Legge 53/1994 secondo cui “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata“.
La sentenza è piena di buon senso e non possiamo che condiverla, ma purtroppo non risolve il problema di quell’inciso – assolutamente maligno – contenuto nell’art. 3-bis Legge 53/1994, nel cui primo comma è inserita la locuzione “anche regolamentare“.
Ne consegue che con la notificazione cd. “in proprio” a mezzo p.e.c. l’Avvocato dovrebbe ottemperare sia ai chiari requisiti indicati dalla ripetuta Legge 53/1994, sia agli oscuri, complicati e (soprattutto) mutevoli requisiti posti dalla normativa regolamentare.
Un ginepraio senza fine.
E senza senso.