Avvocati e STP (Società tra Professionisti): l’evoluzione della specie [Parere C.N.F. 22 ottobre 2014 n. 82Il, diffuso il 25-4-2015].

travellawLa società di avvocati costituita in forma di Società tra Professionisti (STP) è società di persone disciplinata dal D.Lgs. 96/2001 e, laddove abbia ad oggetto l’esercizio in comune della professione forense, deve essere iscritta nella Sezione speciale dell’Albo del Foro in cui ha sede ai sensi dell’art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs.

Va precisato che questa ultima disposizione, anche alla luce dell’art. 5, comma 2 lett. g), Legge 247/2012, ancorché la delega sia decaduta, costituisce principio e criterio direttivo dell’ordinamento.

Pertanto il COA di Milano deve procedere all’iscrizione della società – costituita da tre avvocati iscritti all’albo di Bari – che ha sede in Milano e sede secondaria in altra città in provincia di Brindisi.

Parere Consiglio Nazionale Forense 22 ottobre 2014 n. 82Il.

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