Geografia giudiziaria: quando il decreto ingiuntivo venga emesso dalla sede staccata del Tribunale (nella specie Gaeta) e notificato prima che questa venga abolita e il suo territorio assegnato ad altro circondario (Cassino), la causa di opposizione rimane nella competenza territoriale e funzionale del Tribunale cui la sezione staccata in precedenza apparteneva (Latina), risalendo la pendenza della lite alla notificazione del provvedimento monitorio [Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 27 marzo 2015 n. 6276]

Questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 6276/2015: “Ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9 come integrato dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8 l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso che, a decorrere dal 13 settembre 2013 (data di efficacia del D.Lgs. n. 155 del 2012), la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso”.
(Ringraziamo per la segnalazione l’Avv. Dino Lucchetti)

——-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9370-2014 proposto da: P.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Giacomo Anna Rita giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

M.G.;
- intimato -

e sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Sergio Del Core che ha concluso per il rigetto dell’istanza;
avverso l’ordinanza n. 6015/2013 R.G. del Tribunale di Latina, depositata il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. Giuseppina Luciana Barreca.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 20 marzo 2014, rigettava l’eccezione di litispendenza proposta da P. C. nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 265 del 2013, emesso dal giudice presso la sezione distaccata di Gaeta in data 12 luglio 2013.
La P., parte opposta, aveva dedotto la litispendenza con identico giudizio di opposizione, che assumeva essere stato preventivamente instaurato avverso lo stesso decreto ingiuntivo, introdotto dall’ingiunto, M.G., dinanzi il Tribunale di Cassino.

Il Tribunale di Latina ha ritenuto che, poichè la pendenza della lite è determinata dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo che retroagisce alla data del suo deposito, la lite si sarebbe dovuta considerare pendente, nel caso di specie, dinanzi al Tribunale di Latina al momento di tale deposito, poichè effettuato presso la sezione distaccata di Gaeta, che, all’epoca, faceva parte della circoscrizione del Tribunale di Latina.
Pertanto, sarebbe irrilevante la preventiva notificazione dell’atto di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo da parte del M. dinanzi al Tribunale di Cassino.
Il Tribunale ha aggiunto che, comunque, non si verterebbe in un’ipotesi di vera e propria litispendenza poichè il Tribunale di Cassino non sarebbe il giudice funzionalmente competente a trattare l’opposizione a decreto ingiuntivo, essendo stato questo emesso, come detto, da un giudice della sezione distaccata (prima della sua soppressione) del Tribunale di Latina.

2. – Avverso l’ordinanza P.C. propone regolamento di competenza, per violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1.
L’intimato non si difende.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in data 8 ottobre 2014, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

3.- La ricorrente lamenta violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1, in tema di litispendenza, perchè il Tribunale di Latina avrebbe dovuto prendere atto, controllando la data di introduzione dei due giudizi di opposizione, che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Cassino era stata instaurata prima della causa pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Latina.
Pertanto, a detta della ricorrente in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal suo ruolo.
Sottolinea che le due cause sono identiche, essendo identici gli atti introduttivi; che sono identiche le istanze presentate nei due giudizi; che identica è la data di notificazione, ma che il cronologico di notificazione UNEP per il Tribunale di Cassino è precedente.

3.1.- Il motivo è infondato.
Risulta dallo stesso ricorso che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, previo deposito presso lo stesso ufficio del relativo ricorso monitorio.
Orbene, l’art. 39 cod. proc. civ. prevede, all’ultimo comma, che la prevenzione è determinata dalla citazione ovvero dal deposito del ricorso.

Poichè, ai sensi dell’art. 643 c.p.c., u.c., la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite, ma questa retroagisce alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 20596/07, nonchè Cass. ord. n. 6511/12, secondo cui “Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest’ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all’art. 39 c.p.c., u.c. come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643 c.p.c., comma 3″), non sono fondati i rilievi della ricorrente che fanno leva sulle date di notificazione degli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ..

La notificazione di questi atti è, nel giudizio introdotto ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., del tutto irrilevante al fine di determinare il momento di pendenza della lite, così come è irrilevante lo stato – più o meno avanzato – nel quale ciascuno dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si trova.

Peraltro, come pure rilevato nel provvedimento impugnato, l’art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n. 15052/11).
Ne consegue che il giudizio di opposizione si sarebbe dovuto instaurare presso la stessa sezione distaccata di Gaeta.

3.2.- Nelle more tra l’emissione del decreto ingiuntivo (12 luglio 2013) e la notificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. (22 ottobre 2013) ha acquistato efficacia il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma della L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2″) in forza del quale, con decorrenza 13 settembre 2013, è stata soppressa la sezione distaccata di Gaeta, facente parte del Tribunale di Latina, e la porzione di territorio corrispondente alla sezione distaccata di Gaeta è stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino (come da tabella di cui all’ allegato 1 al D.Lgs. n. 155 del 2012, che ha sostituito la tabella A allegata al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; poi sostituita dalla tabella di cui all’ allegato 2 al D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, su cui infra).

Il D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9 contenente la disciplina transitoria, ha previsto all’originario comma 2 che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo “il processo si considera pendente dinanzi all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione”.

Con il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8 (“Disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 , tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”), entrato in vigore il 28 febbraio 2014, sono stati inseriti al D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9 i segg. commi: “comma 2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’art. 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale … omissis … 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’art. 1 … omissis …”.

Con tali ultime disposizioni di legge si è fissato per via normativa un principio già affermato da questa Corte quanto ai rapporti tra sezione distaccata e sede principale di tribunale (cfr. Cass. n. 19411/10, nel senso che le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza) e lo si è esteso alla situazione in cui, per effetto del nuovo assetto territoriale dei circondari di tribunale, risultante dai provvedimenti su menzionati, le porzioni di territorio relative alle sedi distaccate di determinati tribunali siano state attribuite a tribunali diversi da quelli che ne erano l’originaria sede principale.

Quest’ultima situazione si è venuta a determinare nel caso di specie, in cui la porzione di territorio della sede distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, soppressa a far data dal 13 settembre 2013, è stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino.

Le norme di nuova introduzione, appena esposte, vanno coordinate con le altre, sopra richiamate, per le quali la prevenzione, ai sensi dell’art. 39 c.p., u.c. è determinata dal deposito del ricorso ed anche il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest’ultimo, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643 c.p.c. , comma 3.

Va perciò affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9 come integrato dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8 l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso che, a decorrere dal 13 settembre 2013 (data di efficacia del D.Lgs. n. 155 del 2012), la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso”.

Pertanto, l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, soppressa a far data dal 13 settembre 2013, correttamente è stata proposta davanti al Tribunale di Latina, anche se la porzione del territorio della sede distaccata di Gaeta è stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino.
Il giudizio si considera pendente presso la sede principale del Tribunale di Latina dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità perchè l’intimato non si è difeso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 14 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015

I commenti sono chiusi.