Premesso che l’art. 497 c.p.c. prevede che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita;
che il nuovo art. 521 bis c.p.c. prevede che al momento della consegna dell’auto pignorata, l’I.V.G. assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo PEC;
che entro trenta giorni da questa comunicazione il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione;
quid iuris se il debitore omettere di consegnare l’auto pignorata e/o comunque esegue il deposito oltre novanta giorni ?
Considerato comunque che il nuovo art. 521 bis c.p.c. prevede che, se il debitore omette la consegna all’i.v.g., gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’I.V.G., orbene: il creditore sarà costretto a decidere se continuare o meno l’esecuzione forzata.
Il problema della mancata consegna del bene (nel caso che nelle more non viene fermato dalla polizia), si ripresenta nuovamente al momento della vendita (o dell’assegnazione) dell’autoveicolo: per eseguire la consegna al nuovo proprietario.
[Francesco Fusco - 22 aprile 2015]
francesco fusco