Dal “processo civile telematico” ai “ricorsi amministrativi telematici all’INPS” [Francesco Fusco]

Per legge (vd. Circolare dell’INPS n. 32 del 10/02/2011) i ricorsi amministrativi all’INPS che rientrano nella previsione dell’art. 443 del cod. proc. civ. devono essere inviati esclusivamente attraverso il portale istituzionale dell’INPS, tramite i Patronati e/o gli Intermediari Autorizzati ovvero dal cittadino medesimo previo rilascio del PIN.
Eseguito l’accesso con autenticazione forte (chiavetta USB aruba) al sito dell’INPS, si giunge ad una schermata che avvisa gli avvocati che per presentare ricorsi telematici per conto terzi devono farsi assegnare dall’INPS un PIN (l’autenticazione forte quindi permette di accedere come cittadino e vedere solo la propria posizione).
Dopo l’autenticazione tramite il PIN rilasciato dall’INPS, l’avvocato sarà riconosciuto come difensore del ricorrente e in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti:
1. prima si compilano delle schede (somiglianza con il redattore atti del p.c.t.), quindi, dati del ricorrente, estremi del provvedimento che si ricorre, ecc.;
2. poi si allega il ricorso analogico trasformato in documento digitale (tramite lo scanner) nonché altri allegati e la delega del ricorrente (stesso procedimento da analogico a digitale);
3. dopo l’inoltro è possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’inoltro del ricorso e il n. di protocollo assegnato;
4. con successivi accessi (somiglianza con il fascicolo telematico del p.c.t) si può controllare lo stato della pratica nonché una volta definito conoscere l’esito e stampare la decisione conseguente;

[Francesco Fusco - 12 giugno 2015]

I commenti sono chiusi.