Elezioni forensi: improcedibile il ricorso avverso il regolamento di chi vi abbia prestato acquiescenza candidandosi in una lista non a due terzi, anche nel caso in cui ne esca per candidarsi da solo.

Ancora in tema di impugnativa del regolamento sulle elezioni forensi, con sentenza 13 giugno 2105 il Tar Lazio ha dichiarato la improcedibilità del ricorso proposto da un avvocato del Foro di Roma, spiegando che “….nel momento in cui, successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato la sua candidatura in una lista composta di venticinque nominativi, cioè il numero massimo di candidature che il regolamento impugnato consentiva proprio a mezzo delle specifiche disposizioni censurate dal ricorrente, egli ha prestato inequivocabilmente acquiescenza alle statuizioni che aveva ritenuto lesive, utilizzando a suo favore e senza alcuna riserva proprio quella modalità di candidatura che, nella sua stessa prospettazione, era idonea a generare un sistema di
“maggioranze bulgare”. A nulla rileva, sul punto, la circostanza che in seguito il ricorrente abbia ritirato la sua candidatura dalla lista con venticinque candidati e che la abbia riproposta in diversa lista in cui compare come unico candidato, atteso che il venir meno in corso di causa di una condizione dell’azione non è suscettibile di reviviscenza a seguito di successivi comportamenti delle parti“.

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