Facoltativo a chi?! Il comma 1-bis, introdotto dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83 nell’art. 16-bis del D.L. 179/2012, riguarda tutti o solamente le pubbliche amministrazioni?

Non finirò mai di citare abbastanza il grande Franco Cordero, che nel suo celeberrimo “Procedura penale” scriveva più o meno (cito a memoria) “La prosa del nostro legislatore non è certo quel Code Napoleon ove Stendhal affinava lo stile“.
Molti anni dopo e nonostante il teorico affinamento delle tecniche legislative, la situazione pare addirittura assai peggiorata e continuano ad essere sfornati testi normativi costituenti veri e propri gineprai.

Da ultimo, come sapete, il comma 1-bis dell’art. 16-bis D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, stabilisce che “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello e’ sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità“.

La disposizione è solo all’apparenza chiara, risultando invece pericolosamente equivoca ad una più attenta lettura.
Infatti non vi sarà sfuggito che tale (facoltativo) deposito telematico “e’ sempre ammesso (….) da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente“.

L’inciso si presta purtroppo a una duplice interpretazione poichè, alternativamente:

  • “difensore” e “dipendente” potrebbero essere entrambi riferiti alla “pubblica amministrazione” che se ne avvale;
  • oppure, al contrario, “difensore” è indicazione generica che prescinde dalla parte rappresentata e non è riferito alla p.a. che stia in giudizio “personalmente” a mezzo di un proprio “dipendente”.

Ovvio che solo nel secondo caso la facoltà in discorso sarebbe esercitabile anche dagli avvocati delle parti che non siano pubbliche amministrazioni: il buon senso suggerisce che questa sia la soluzione interpretativa corretta, ma più leggo la frase, meno certezze ho, al punto che mi domando come potranno i civilisti – nel dubbio – azzardarsi a depositare telematicamente appelli o comunque atti cui sono connesse decadenze.
Al momento non sono reperibili lavori preparatori che consentano di meglio intendere la mens legis e necessiterà dunque un chiarimento in sede di conversione, ma la domanda come al solito sorge spontanea: possibile che non si riesca quasi mai ad avere una legge chiara e autosufficiente?

[Armando Argano - 29 giugno 2015]

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