Il Tribunale di Latina ritiene che la presentazione telematica dell’opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. sia irregolare e concede termine per sanare mediante deposito cartaceo [Trib. Latina, Dr. Cina, ord. 16 giugno 2015]

Si segnala il provvedimento 16 giugno 2015 del Tribunale di Latina che ritiene che l’opposizione ex art. 617, II co., c.p.c. vada depositata solo in cartaceo e che ove integrata dal rituale deposito dell’atto analogico, costituisca una mera irregolarità suscettibile di sanatoria.
Il G.E. ordina pertanto di depositare l’originale del ricorso “analogico” entro 5 gg., ritenendo che il deposito eseguito in via telematica non rientra nei casi previsti dalla legge e che ove integrato dal rituale deposito dell’atto analogico, costituisca una mera irregolarità suscettibile di sanatoria.
Parte della dottrina, fra questi l’autorevole Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli, dal suo blog avvocatotelematico.wordpress.com, ritengono invece che anche il deposito (ossia: opposizione ex art. 617, II co., c.p.c.) del primo atto di costituzione (impropriamente detta) del convenuto, ai fini del subprocedimento della fase sommaria dell’opposizione, debba avvenire telematicamente.
A tal fine fanno osservare che nel procedimento di esecuzione non v’è  un atto di “costituzione” della parte e non è prevista la costituzione nemmeno del debitore né sono regolati gli effetti tipici della stessa (contumacia, interruzione, per citarne alcuni).

[Francesco Fusco - 18 giugno 2015]

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