Inammissibile il ricorso per cassazione firmato dall’Abogado abilitato innanzi al Tribunale Supremo spagnolo, ma non iscritto alla sezione speciale dell’albo degli avvocati cassazionisti prevista dall’art. 9 D.Lgs. 96/2001.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Chieffi Severo – Presidente -
Dott. Caiazzo Luigi – Consigliere -
Dott. Mazzei Antonella – Consigliere -
Dott. Sandrini Enrico G. – rel. Consigliere -
Dott. Rocchi Giacomo – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: G.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 651/2013 Tribunale di Teramo, del 21/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 07/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Enrico Giuseppe Sandrini;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Povia, che si riporta alla memoria depositata dall’imputata.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata il 21.02.2014 il Tribunale di Teramo ha condannato l’imputata G.R. alla pena di Euro 200 di ammenda, oltre al risarcimento del danno (e alla rifusione delle spese) in favore delle persone offese costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, per il reato di molestie e disturbo alle persone ex art. 660 c.p., commesso col mezzo del telefono nel periodo dal 15 aprile al 28 luglio 2011.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputata avv. Graziano Benedetto, chiedendo l’annullamento o la riforma della sentenza impugnata e l’assoluzione della G. con le formule indicate nell’atto di gravame, nonchè in subordine la riduzione della pena, la non menzione della condanna e l’azzeramento del risarcimento del danno, per i motivi ivi indicati.

3. Con successiva memoria in data 18.11.2014 da lei sottoscritta personalmente, l’imputata ha dedotto la sussistenza dell’abilitazione del difensore a proporre ricorso per cassazione, in quanto iscritto all’ordine degli avvocati di Foggia e nel Collegio de Advocat di San Feliu de Llobregat, abilitato all’esercizio della professione forense innanzi al Tribunale supremo spagnolo; con ulteriore memoria del 19.02.2015 l’imputata ha dedotto motivi aggiunti d’impugnazione e svolto argomenti illustrativi delle originarie censure.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente ragione che l’impugnazione è stata proposta con atto sottoscritto da un difensore (l’avv. G.B. del Foro di Foggia) che non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

2. Occorre ribadire che il ricorso per cassazione che non sia proposto personalmente dall’imputato (ipotesi che non ricorre nel caso di specie) deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613 c.p.p., comma 1), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale: la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti, come nel caso in esame, di un appello che deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione esperibile avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, dichiarate inappellabili dall’art. 593, comma 3, del codice di rito), e che non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, nè dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall’imputato personalmente) dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).

Del tutto inconferenti a superare la suddetta ragione di inammissibilità del ricorso sono le argomentazioni svolte dall’imputata nella memoria in data 18.11.2014, con particolare riguardo all’allegata abilitazione dell’avv. G.B. all’esercizio della professione forense in Spagna per effetto della sua iscrizione nel Collegio de Advocat di San Feliu de Llobregat, e ciò per l’assorbente e decisivo motivo che l’atto di gravame è stato proposto dal difensore in qualità di avvocato iscritto nell’albo del Foro di Foggia, ciò che esige, per poter esercitare il patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema, la speciale abilitazione derivante dall’iscrizione nell’albo indicato nell’art. 613, comma 1 del codice di rito; se il difensore avesse inteso far valere la diversa abilitazione professionale conseguita in Spagna, d’altronde, avrebbe dovuto dimostrare la sua iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6 (Sez. Un. civili n. 28340 del 22/12/2011, Rv. 620151), che postula, per l’esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati cassazionisti prevista dall’ art. 9 del suddetto D.Lgs. n. 96 del 2001, il cui testo normativo – emanato in attuazione della direttiva 98/5/CE – ha ridisegnato l’intera disciplina della materia relativa all’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, superando il precedente disposto della L. n. 31 del 1982, art. 8, evocato dalla ricorrente.

3. Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000,00, Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015

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