L’azione per il recupero del compenso dell’Avvocato è sottoposta alla negoziazione assistita se promossa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., mentre ne va esente se promossa ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 150/2011 o dell’art. 82 comma 1 c.p.c..

Il Tribunale di Verona, con ordinanza 18 giugno 2015 (est. Vaccari), ha ritenuto che l’azione di condanna del cliente dell’Avvocato al pagamento del compenso professionale:

  • se promossa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. è soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014;
  • se invece promossa ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 150/2011 ovvero ai sensi dell’art. 82 comma 1 c.p.c., non è sono soggetta alla previa negoziazione assistita, rientrando tra le controversie nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente ex art. 3, comma 7, D.L. 132/2014 (conv. in Legge 162/2014).

[fonte www.ilcaso.it]

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