Approvata oggi la legge di conversione del D.L. 83/2015 che pubblichiamo qui: tra le molte novità la trappola del processo TELECARTACEO e la Legge di Murphy.

Quando, due mesi e mezzo fa, avevo ironicamente definito la giustizia civile telematica come “PROCESSO TELECARTACEO” ero stato facile profeta.
Dal ricatto, perchè tale è, della copia di cortesia, all’introduzione per legge, ieri, del comma 1-ter all’art. 16-bis D.L. 179/2012 (Legge 221/2012), a mente del quale <<al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente“>>.
Un pizzico sibillino, almeno alla stregua della imperitura “legge del cetriolo”, ooops (scusate) “di Murphy”, ma già con comunicato stampa dell’altro ieri 4 agosto 2015, il Ministero aveva stolidamente affermato quanto segue: “PCT: copie di cortesia non più accettate da cancelleria – In ordine alle preoccupazioni che agitano una parte dell’avvocatura associata riguardo l’emendamento dell’articolo 19 del dl 83 che demanda a un decreto ministeriale “le misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematica”, il ministro Orlando incontrerà giovedì prossimo 6 agosto le predette associazioni dell’avvocatura. Il regolamento, già in lavorazione dagli uffici del ministero, avrà il principale obiettivo di una più corretta gestione delle copie cartacee che negli uffici giudiziari ad oggi vengono prodotte, indipendentemente, ed anzi a prescindere, dall’esistenza di protocolli di prassi sulle copie di cortesia. In altri termini il decreto ministeriale sul Processo civile telematico detterà alle cancellerie le regole per le modalità di acquisizione e conservazione del materiale cartaceo (che ai sensi dell’articolo 16 bis  del dl 179/2012 e dell’articolo 156 cc viene legittimamente prodotto allo stato della normativa vigente) ed indicherà in maniera esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più gestite e accettate dalle cancellerie“.
Ma perchè, a me avvocato, continua a venire alla mente la imperitura “legge del cetriolo”, ooops (scusate) “di Murphy”?

[Armando Argano - 6 agosto 2015]

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