Approvato oggi dalla Camera il d.d.l. “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”

Con 314 voti a favore, 129 contrari e 51 astenuti, il disegno di legge del Governo recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena” (cfr. AC 2798-A e dossier del servizio studi della Camera) è stato oggi approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati e passa così al Senato.

Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, è composto da 35 articoli con cui vengono introdotte le innnovazioni e viene delegato il Governo a una riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.

Le modifiche al codice penale:

  • estinzione del reato per condotte riparatorie, ovvero la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell’imputato (riparazione, risarcimento ed eliminazione delle conseguenze del reato), con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. In particolare, in base all’art. 162-ter c.p., il giudice può dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Se il giudice riconosce la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, l’imputato, con il deposito della somma, può vedere estinto il reato. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso;
  • inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, in luogo della pena attuale da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina);
  • delega al Governo a modificare alcuni istituti del codice penale, ossia:
    - il regime di procedibilità per alcuni reati, in particolare con la previsione della procedibilità a querela dell’offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio, che arrechino offese di modesta entità all’interesse protetto (la procedibilità d’ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità). Il provvedimento modifica inoltre direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte;
    - le misure di sicurezza, con riguardo ai presupposti applicativi, alla definizione dell’infermità mentale, alla previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e di controllo;
  • revisione del casellario giudiziario.

Le modifiche al codice di procedura penale:

  • la incapacità dell’imputato, viene distinta nelle ipotesi in cui sia reversibile e in quella in cui9 sia irreversibile;
  • indagini preliminari, archiviazione e udienza preliminare, tra l’altro intervenendo sui tempi delle diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento di archiviazione e prevedendo che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il PM abbia tempo 3 mesi (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, altrimenti l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello;
  • impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, che viene nuovamente articolata su un doppio grado di giudizio; in particolare, tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare é impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione; la corte d’appello decide sull’impugnazione con rito camerale; sull’impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio;
  • riti speciali (rito abbreviato e patteggiamento);
  • richiesta di prove nel dibattimento; in particolare, viene ripristinata la distinzione tra PM e altre parti in relazione all’esposizione dei fatti e delle prove richieste;
  • contenuto necessario della sentenza, che dovrà contenere anche l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, avendo riguardo a una serie di elementi;
  • ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie , sarà abbassato da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva, previsto dal codice penale;
  • impugnazioni: tra l’altro, oltre a rivedere il regime delle inammissibilità, reintroduce il concordato sui motivi in appello (una sorta di patteggiamento in secondo grado) e limita il ricorso in cassazione in caso di doppia sentenza conforme di proscioglimento, in primo e secondo grado. E’ inoltre abrogato l’art. 625-ter c.p.p., sulla rescissione del giudicato; tale disciplina viene ora inserita nell’art. 629-bis, in base al quale sulla richiesta di rescissione si pronuncia la corte d’appello, analogamente ai casi di revisione del giudicato;
  • delega al Governo a riformare le intercettazioni ed i giudizi di impugnazione: in particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni ed é prevista una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni sono utilizzabili in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Le altre disposizioni dell’AC 2798-A comprendono:

  • la modifica gli obblighi informativi alla p.a. in capo al P.M., con riguardo ai reati ambientali;
  • la riorganizzazione dell’ufficio del pm con riferimento alla iscrizione delle notizie di reato;
  • l’individuazione dei casi nei quali la partecipazione al dibattimento a distanza costituisce la regola (tali disposizioni entreranno in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale);
  • la delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, con specifici criteri per le esigenze rieducative dei detenuti minori.

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