Nel nuovo processo tributario telematico si nota una prima svista del legislatore (errore del resto già presente e poi corretto nel processo civile telematico), costituita dalla esclusione nell’elenco dei formati di documenti informatici dichiarati ammissibili, dei file con estensione ossia delle P.E.C., che dunque non potrebbero essere prodotte telematicamente nel giudizio tributario.
Infatti, atteso che la prova dell’avvenuta consegna di una p.e.c. può essere data esclusivamente con il file – appunto .eml e .msg – contenente la posta elettronica certificata e non con la stampa analogica della medesima, non resta che sperare che il legislatore distratto intervenga a correggere l’ennesima norma incongruente.