Il CNF vara il nuovo art. 35 del Codice Deontologico Forense sul “Dovere di corretta informazione”, ma nella giungla della comunicazione accade di tutto.

Corretta informazione dell’attività professionale, cambia il Codice deontologico – Il plenum ha approvato il nuovo articolo 35 (Dalla Newsletter del CNF).

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovere di corretta informazione.
La nuova formulazione ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata così confermata dal plenum.

La modifica è volta a chiarire la portata dell’articolo 35 che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web (commi 9 e 10 sono abrogati).

In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
La modifica all’articolo 35 entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia continuano a proliferare annunci di tutti i tipi, come quello che segue, da noi anonimizzato, che uno solo dei tanti non sanzionati (cfr. un mio precedente intervento qui):

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