“Le porte girevoli forensi” – Intervento del Presidente ANAI Maurizio de Tilla sull’abilitazione estera.

Le porte girevoli forensi

Laureati italiani in giurisprudenza non riescono a superare l’esame di Stato di avvocato e vanno in Spagna per conseguire il titolo senza alcuna abilitazione né esame e tornano poi in Italia richiedendo (e spesso ottenendo) la iscrizione ad uno dei 130 ordini forensi.

In relazione all’iscrizione all’albo degli ingegneri la Corte di Giustizia UE (con la decisione 29 gennaio 2009) ha affermato che il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale i cittadini non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario.

Secondo il Cnf si possono rifiutare le iscrizioni degli avvocati “made in Spain” qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato alla relativa richiesta.
Si tratta, per altro, non di avvocati spagnoli che chiedono l’iscrizione come “stabiliti” negli albi italiani, ma di soggetti di cittadinanza italiana che non conoscono una parola di spagnolo, che fanno del “turismo” in Spagna solo per conseguire il titolo di avvocato.

Di ciò non ha tenuto alcun conto la Corte UE quando ha ritenuto (nella sentenza 17 luglio 2014) il fenomeno fisiologico, mentre lo stesso è palesemente e macroscopicamente patologico.
Molte migliaia di laureati italiani in giurisprudenza ricorrono al meccanismo artificioso della “porta girevole” forense.
Gli Ordini forensi devono respingere le iscrizioni degli avvocati c.d. “spagnoli”.
Basterebbe che nel colloquio preliminare facciano un esame sulla lingua spagnola del richiedente e sulla preparazione giuridica in materia di diritto spagnolo.

Maurizio de Tilla (da Mondoprofessionisti del 26 gennaio 2016)

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