Ecco l’interessante passo della sentenza Cass. Civ. 18-2-2016 n. 3194:
“Con l’ottavo ed ultimo motivo lo [omissis] denunzia violazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’anticipazione da parte del [omissis] del contributo unificato.
Il ricorrente assume che la semplice indicazione in parcella del relativo esborso non consente di ritenere assolto tale onere a fronte della contestazione da lui svolta.
Il motivo è infondato.
In relazione ai compensi ed alle voci di spesa indicate in parcella è noto l’orientamento di questa corte che attribuisce valore di prova alla parcella redatta unilateralmente dal professionista in assenza di specifiche contestazioni del cliente; la stessa deve infatti ritenersi assistita da una presunzione di veridicità, poiché l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità (v. Cass. SS.UU. n. 14699/2010).
Ciò premesso, va osservato che il giudice d’appello ha valutato le contestazioni svolte al riguardo dal ricorrente (i cui termini, peraltro, non vengono riportati nel ricorso) e ne ha evidenziato l’inidoneità a superare il valore probatorio della parcella, con valutazione fattuale che sfugge al sindacato di legittimità“.