Nel giudizio civile in Cassazione soddisfa il requisito di procedibilità ex art. 369 c.p.c. la copia della decisione impugnata trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria al difensore e da questo prodotta [Cass. civ.. Sez. VI-3, Ord., 22/02/2016 n. 3386].

Ai sensi del primo inciso dell’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, soddisfa il requisito di procedibilità di cui all’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c., la produzione da parte del difensore del provvedimento impugnato a lui notificato dalla cancelleria a della mezzo posta elettronica certificata, in quanto equivale di per sè all’originale e dunque può considerarsi copia autentica (La Suprema Corte precisa, nel contempo, che è in tal caso priva di rilievo la aggiuntiva – ma considerata irrituale – attestazione di conformità apposta dal difensore ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis). [AA]
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P.s. – La decisione è del tutto apprezzabile perchè, saggiamente, non si attesta su formalismi inutilmente vessatori, sebbene, a stretto rigore, non mostra di cogliere la differenza tra il file che viene trasmesso dalla cancelleria con la p.e.c. (documento informatico originale) e la stampa che di esso fa il difensore ai fini della produzione in giudizio (documento analogico copia del primo).
[Armando Argano - 25 febbraio 2016]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente -
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere -
Dott. RUBINO Lina – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza 1294-2015 proposto da: XX, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita 22, presso lo studio dell’avvocato Leonardi Sergio, rappresentato e difeso dagli avvocati Sansone Giovanni, Sozzi Giovanni giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

YY, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo 10, presso lo studio dell’avvocato Villa Daniele, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- resistente -

e contro

ZZ;
- intimata -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Anna Maria Soldi che ha chiesto visto l’art. 380 ter c.p.c. che la Corte di Cassazione in camera di consiglio accolga il ricorso ed indichi la competenza del Tribunale di Ragusa;
avverso l’ordinanza n. 3174/2012 R.G. del Tribunale di Ragusa, depositata il 10/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. Raffaele Frasca.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto quanto segue:

p.1. Il XX ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. ZZ e la YY ed avverso la ordinanza riservata depositata il 10 dicembre 2014 e comunicata in pari data con cui il Tribunale di Ragusa, investito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 3174/2012, promosso dalla odierna ricorrente nei confronti della ZZ ai sensi dell’art. 702 – bis c.p.c. e nel quale la medesima aveva chiamato in garanzia la YY, ha dichiarato, in accoglimento dell’eccezione della convenuta (cui, costituendosi, la terza chiamata aveva aderito), la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di Lucca, giusta una clausola contrattuale derogatoria della competenza contenuta nel regolamento negoziale intercorso tra la qui ricorrente e la ZZ.

p.2. All’istanza di regolamento ha resistito soltanto la terza chiamata;

p.3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. , veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne veniva fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. La resistente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. In via preliminare il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione – ai sensi del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa – tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi del primo inciso dell’art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso D.L. (comma aggiunto dalla L. n. 114 del 2014, art. 52, comma 1, poi così modificato dalla L. n. 132 del 2015, art. 19, comma 1, ma non sul punto):

“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”.

La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sè reputarsi equivalente all’originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.

Peraltro, in calce al provvedimento così prodotto il difensore della ricorrente, Avvocato Giovanni Sozzi, ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione secondo cui il provvedimento stesso “è copia conforme all’originale telematico/analogico scansionato ai sensi della D.L. n. 90 del 2014, art. 52. [omissis]“.

Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis (secondo cui: “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”) e per gli effetti del terzo inciso (secondo cui: “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale”), se ne sarebbe dovuto rilevare l’irritualità: infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha reso l’attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa si era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.

Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacchè, come s’è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all’originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.

Il ricorso è, dunque, procedibile ed appare anche tempestivo dato che risulta notificato il 9 gennaio 2015 e, quindi, nel trentesimo giorno dalla comunicazione a mezzo PEC del 10 dicembre 2014.

p.2. Sempre in via preliminare il Collegio rileva che non è fondata l’eccezione della resistente di difetto di autosufficienza del ricorso per mancata indicazione dei documenti di trasporto sui quali è presente la clausola ritenuta derogatoria della competenza: è sufficiente rilevare che a pagina 6 si dichiara di produrre tali documenti come “doc. 10″.

p.2. Con il ricorso proposto, il XX ha dedotto che il Tribunale di Ragusa avrebbe erroneamente dichiarato la propria incompetenza muovendo dalla considerazione che le parti, con apposita clausola contrattuale, avevano dichiarato di voler derogare alla competenza del Tribunale adito prevedendo che le eventuali controversie che fossero scaturite nell’ambito dei loro rapporti negoziali sarebbero state devolute al Tribunale di Lucca.

Secondo la ricorrente la clausola sulla quale si è fondata la decisione, inserita tra le condizioni generali di contratto riportate in calce ai documenti di trasporto emessi in relazione alle fatture di vendita, non poteva ritenersi vincolante nei suoi confronti atteso che, quantunque avesse natura vessatoria, non era stata specificamente approvata, mentre non era condivisibile la tesi espressa dal Tribunale di Ragusa nel senso di ritenere superflua la specifica approvazione nel presupposto che, siccome tale formalità non sarebbe stata richiesta per la validità di un’eventuale clausola compromissoria, l’assimilabilità ad essa di una clausola derogativa della competenza esigerebbe identico regime.

p.3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Ragusa, così motivando le sue conclusioni:

“La tesi svolta dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
Dall’esame della documentazione allegata al ricorso emerge che la clausola contrattuale da cui scaturisce la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ragusa è inserita tra le condizioni generali di contratto dattiloscritte in calce ai documenti di trasporto predisposti dalla società venditrice ZZ che sono stati sottoscritti dall’acquirente ed odierno ricorrente, peraltro con firma illeggibile, al momento della ricezione della merce.
Ciò premesso, deve ritenersi che la predetta clausola non potesse ritenersi efficace. Ed, invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21816/2009; Cass. n. 2077/2005) la clausola derogativa della competenza territoriale inserita nelle condizioni generali di contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. , integra una clausola vessatoria, comportando l’alterazione del sinallagma contrattuale, per la previsione di un foro esclusivo a favore del solo predisponente (v. anche Cass. 22.3.2006 n. 6314).
Come tale è, quindi, necessario che la stessa sia specificamente approvata per iscritto, con sottoscrizione distinta da quella di approvazione delle condizioni generali di contratto.
Orbene, poichè nel caso di specie il contratto non è stato redatto per iscritto e considerato che le condizioni generali di vendita sono state inserite nel solo documento di trasporto e non sono state specificamente approvate, deve ritenersi che la clausola recante la deroga alla competenza non potesse ritenersi efficace. Nè può assumere rilievo la circostanza che i documenti di trasporto siano stati sottoscritti per conto della società acquirente.
Va, infatti, considerato per un verso, che tale sottoscrizione precede la indicazione delle condizioni generali di vendita che non sono in alcun modo richiamate nel testo del documento di trasporto, e, per altro verso, che detta sottoscrizione, peraltro apposta con sigla illeggibile, non è riconducibile al legale rappresentante della società acquirente ovvero ad un suo delegato. Deve, pertanto, ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo.”.

p.4. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Pubblico Ministero.

Esse non sono in alcun modo efficacemente criticate dalla resistente nella sua memoria.
Infatti:

a) del tutto priva di pertinenza è l’evocazione del principio di diritto affermato da Cass. (ord.) n. 12708 del 2014 (e già da Cass. n. 18525 del 2007, nonchè da Cass. n. 17797 del 2005), giacchè tali decisioni si riferiscono all’ipotesi in cui per il contratto non sia prescritta la forma scritta e, nel sottolineare che l’obbligo di specifica approvazione scritta in tal caso si concreta nella sottoscrizione apposta dopo il richiamo della sola clausola, esigono pur sempre che la sottoscrizione sia apposta appunto dopo tale richiamo, il che nel caso di specie non è avvenuto, dato che la sottoscrizione risulta apposta prima e del tutto infondatamente parte resistente, mostrando di non comprendere il significato della necessità di specifica approvazione reputa di attribuire valore alla circostanza che la sottoscrizione sia stata apposta dopo una dicitura “Firma del destinatario che comporta l’accettazione delle condizioni di vendita riportate in calce”;

b) l’ultima considerazione ora fatta è sufficiente a replicare al secondo rilievo della memoria, dove appunto si pretende di sostenere che quella sottoscrizione sarebbe stata idonea, in quanto gli artt. 1341 e 1342 si limiterebbero ad imporre una specifica approvazione, ma non una specifica approvazione “dopo” la clausola da approvare: in ogni caso il Collegio, per sottolineare l’infondatezza della prospettazione, rinvia al principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 19042 del 2006: “In tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l’approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la “specificità” e la “separatezza”, che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa.

Ne consegue che rispetta tali caratteristiche un modulo nel quale sono riportate le condizioni generali e fra queste una clausola determinativa di un foro esclusivo, seguite immediatamente dalla sottoscrizione dopo la dicitura “firma”, collocata all’interno di una sorta di riquadro ed all’inizio di esso e seguita, sempre all’interno del riquadro, da indicazioni a stampa delle generalità e dell’indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l’approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto e fra queste di quella sul foro con l’indicazione “foro competente esclusivo”, alle quali segue la seconda sottoscrizione.

Infatti, la circostanza che l’approvazione sia compresa nell’ambito del suddetto riquadro non esclude la specificità dell’approvazione, tenuto conto che non incide affatto sulla riferibilità della sottoscrizione all’approvazione e non svolge nemmeno alcun rilievo contrario al richiamo dell’attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola vessatoria, specie in ragione del fatto che le diciture relative alla generalità siano – come nella specie – ben distinte da quelle concernenti le clausole vessatorie e scritte con caratteri del tutto diversi”. Inoltre, il rilievo del “dopo” si coglie, ex multis, in Cass. n. 10825 del 2002 e n. 14454 del 2000);

c) poichè la sottoscrizione di cui si discute è irrilevante, irrilevanti sono le considerazioni svolte dalla memoria sul rilievo del Pubblico Ministero circa l’illeggibilità della sottoscrizione stessa.

p.5. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Ragusa, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto.

p.6. Le spese seguono la soccombenza sia a carico della resistente che dell’intimata e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 .

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente e parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre l’importo del contributo unificato se corrisposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2016

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