La solidale condanna alle spese delle parti soccombenti non è consentita, anche in presenza di interesse a loro comune, laddove il valore delle rispettive domande sia manifestamente sproporzionato [Cass. Civ., sez. 3^, 11 aprile 2016 n. 6976].

Con sentenza 11 aprile 2016 n. 6976 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che “nel caso in cui risultino soccombenti due parti che avevano proposto altrettante domande, tra loro autonome e di valore diverso, ma sottese da un comune interesse, la solidarietà deve essere rapportata alla misura dell’interesse comune e cioè a quella delle due domande che, per essere di minor valore, è ricompresa nel valore dell’altra, dovendosi per il resto rispettare il disposto dell’art. 97 c.p.c. , comma 2, secondo periodo, per il quale il giudice, se le parti soccombenti sono più, condanna ciascuna di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa”, precisando inoltre che “La condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 97 c.p.c. , non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all’accoglimento delle rispettive domande”.

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