Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2016 il nuovo testo dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense sul dovere di corretta informazione.

L’avevamo tempestivamente preannunciato in questo articolo, è stato infine oggi pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2016 serie generale n. 102, il nuovo testo dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense sul “Dovere di corretta informazione”, che ora presenta il seguente testo:
1.  L’avvocato  che  da’  informazioni  sulla  propria  attivita’ professionale, quali che siano i mezzi utilizzati  per  rendere  le stesse,  deve  rispettare   i   doveri   di   verita’, correttezza, trasparenza, segretezza  e  riservatezza,  facendo  in   ogni   caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni  comparative  con  altri professionisti ne’ equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che  contengano  riferimenti  a  titoli,  funzioni  o  incarichi  non inerenti l’attivita’ professionale.
3. L’avvocato,  nel  fornire  informazioni,  deve  in  ogni  caso indicare il titolo professionale, la denominazione  dello  studio  e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato puo’ utilizzare il titolo accademico di  professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie  giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5.  L’iscritto   nel   registro   dei   praticanti   puo’   usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante  avvocato»,  con l’eventuale indicazione di «abilitato al  patrocinio»  qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6.   Non   e’   consentita   l’indicazione   di   nominativi   di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente  collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non puo’ utilizzare nell’informazione  il  nome  di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a  suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto  o  disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche’ questi  vi consentano.
9. Le forme e le modalita’  delle  informazioni  devono  comunque rispettare i principi di dignita’ e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi  comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.“.

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