Rischia addirittura di rimanere senza compenso l’avvocato che non dimostri di avere assolto l’obbligo di informativa verso il cliente [Trib. Verona 26 gennaio 2016 (est. Vaccari)].

Varie e importanti, ancorchè non tutte condivisibili, le indicazioni che si ricavano dalla sentenza del Tribunale di Verona 26 gennaio 2016, diffusa in questi giorni:

  1. in presenza di contenzioso con esito negativo, che venga dal cliente attribuito a responsabilità dell’avvocato, questi non ha diritto al compenso se inadempiente all’obbligo contrattuale di informare costantemente il proprio assistito dei rischi dell’azione, discendente dagli artt. artt. 1175 e 1176 c.c.;
  2. incombe sull’avvocato l’onere probatorio di avere adempiuto a tale obbligo di informativa;
  3. non sussiste tale onere probatorio, invece, laddove il cliente abbia conseguito il risultato voluto, essendo in questo superflua qualsiasi contestazione dell’operato del professionista;
  4. ove la parte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese a carico del soccombente (e che questo deve versare direttamente allo Stato) va effettuata senza operare la riduzione prevista dal’art. 130 D.P.R. 115/2002, poichè, a differenza di quanto avviene nella materia penale, da una parte prevalgono gli artt. 91 c.p.c. e 5 comma 2 D.M. 55/2014, da un’altra parte il soccombente conseguirebbe da quella riduzione un ingiusto arricchimento;
  5. di contro, va effettuata con separato provvedimento la liquidazione del compenso dell’avvocato che ha difeso la parte ammessa al “gratuito patrocinio” e che va posto a carico dello Stato, ma con il diminuente criterio di cui all’art. 130 D.P.R. 115/2002.

 

 

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