Sull’impugnativa del regolamento sui contributi obbligatori alla Cassa Forense il Tar si limita a dichiarare seccamente il proprio difetto di giurisdizione, senza alcun obiter dictum nel merito (come da altri affermato) [T.A.R. Lazio 24 giugno 2016 n. 7353].

Errano i primissimi commenti nel web nel ritenere che la sentenza T.A.R. Lazio 24 giugno 2016 n. 7353 “strizzi l’occhio” alle tesi dei ricorrenti, i quali (qui in estrema sintesi) hanno impugnato il regolamento della Cassa Forense sulla determinazione del contributo obbligatorio per i professionisti con redditi al di sotto dei parametri minimi, in quanto prevede agevolazioni solo per i primi anni di esercizio della professione, mentre successivamente li assoggetta in ogni caso alla contribuzione ordinaria.

La decisione si limita invero a un secco diniego di giurisdizione, sicchè l’impugnativa, che peraltro è benissimo argomentata, passa ora al Giudice del Lavoro.

I ricorrenti, nella sostanza, contestavano il regolamento nella parte in cui dispone l’iscrizione ope legis alla Cassa Forense e, conseguentemente, li obbliga a corrispondere per l’anno 2014 l’importo minimo obbligatorio di cui agli artt. 7, 8 e 9 del regolamento medesimo, pur avendo percepito nel 2013 un reddito molto basso ovvero pari a zero, salvo doversi cancellare dall’Albo degli Avvocati e peraltro nei tempi brevi di cui al successivo articolo 12.

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