Geografia giudiziaria: quando il decreto ingiuntivo venga emesso dalla sede staccata del Tribunale (nella specie Gaeta) e notificato prima che questa venga abolita e il suo territorio assegnato ad altro circondario (Cassino), la causa di opposizione rimane nella competenza territoriale e funzionale del Tribunale cui la sezione staccata in precedenza apparteneva (Latina), risalendo la pendenza della lite alla notificazione del provvedimento monitorio [Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 27 marzo 2015 n. 6276]
Questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 6276/2015: “Ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9 come integrato dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8 l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, … Continua a leggere