Pubblici registri P.E.C. validi per la notificazione eseguita in proprio dall’Avvocato ex Legge 53/1994

Ai fini della notifica in proprio a mezzo PEC è necessario che sia il mittente (“da”) che il destinatario (“a”) della email risultino da “pubblici elenchi” (cfr. art. 3 bis L. n. 53/1994), esattamente individuati dalla legge, ossia, oggi ai sensi dell’art. 16 ter D.L. n. 179/2012 come convertito dalla legge 228/2012 (finanziaria 2013).
Cliccando sui collegamenti attivi che seguono potete accedere direttamente ai relativi registri:

  • REGINDE – Registro Generale Indirizzi Elettronici (accesso solo con autenticazione tramite “kit di firma digitale” attraverso la pagina di “login” del Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia)
  • IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni
  • INI-PEC – Indice Nazionale Indirizzi PEC
  • Domicilio digitale del cittadino: ancora non attivo poichè, sebbene previsto dall’art. 4 D.L. 18-10-2012 n. 17, dovrebbe essere attivo entro il 31-12-2014 con la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai sensi del D.P.C.M. 23 agosto 2013 n. 109 [n.d.r.: questa annotazione è del 25-4-2014]
  • PEC PA ad uso giudiziario come previsto dall’art. 16 comma 12 D.L. 18-10-2012 n. 17 (ancora non attivo) [n.d.r.: questa annotazione è del 25-4-2014]