Statuto Nazionale ANAI

STATUTO

ART. 1 – Costituzione

1. È costituita l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani (A.N.A.I.).

2. L’A.N.A.I. è una Associazione tra gli Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti in uno degli albi professionali degli Avvocati nel territorio della Repubblica Italiana, nonché in uno dei registri dei Praticanti Avvocati, e/o esercitino la professione forense nell’ambito di uno Stato appartenente alla Unione Europea.

3. L’Associazione è apolitica, democratica e non ha scopi di lucro.
4. L’Associazione ha sede in Roma alla Via A. Gramsci, 36 (sede provvisoria).

5. Tutti i soci hanno l’obbligo di osservare il presente statuto e di adempiere alle obbligazioni che ne scaturiscono.

6. L’associazione potrà costituire Sezioni in tutte le sedi di Tribunali e Uffici giudiziari.

7. Il Consiglio Direttivo Nazionale approva la costituzione delle Sezioni. Ogni Sezione dovrà adottare un Regolamento che sia compatibile con il presente statuto e previo parere preventivo del Consiglio Direttivo Nazionale.

8. Tutte le convocazioni degli associati e/o di tutti gli associati investiti di cariche associative, per necessità, e/o esigenze statutarie legate a elezioni e/o votazioni o convocazioni dei Direttivi indicati nel presente statuto, possono essere effettuate a mezzo e-mail, fax,, telefonicamente e/o verbalmente, ed infine, con qualsivoglia altro mezzo equipollente.

ART. 2 – Scopi

L’A.N.A.I. persegue lo scopo della difesa della identità, indipendenza ed autonomia dell’Avvocatura e della funzione costituzionale dell’avvocato in relazione ai principi sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost..

Segnatamente, essa propone e promuove:

  1. la difesa dei valori morali e civili della professione forense;

  2. la tutela dell’indipendenza, dell’autonomia, della dignità e del decoro dell’avvocato e della sua attività;

  3. la lotta contro ogni visione mercatista della professione forense e contro le ingerenze dei poteri forti;

  4. l’attuazione di un giusto processo che garantisca la funzione costituzionale dell’avvocato e la tutela dei diritti dei cittadini;

  5. la difesa anche giudiziaria dell’assetto territoriale della giustizia, con contrasto di qualsiasi ipotesi di indiscriminata ed illegittima revisione della geografia giudiziara;

  6. la lotta contro qualsiasi legislazione e/o normativa di obbligatorietà della mediaconciliazione;

  7. l’attuazione di un processo civile e penale che non crei ostacoli alla difesa del cittadino, con l’obiettivo principale di eliminare forme illegittime di selezione delle impugnative (appello cassatorio, capziose inammissibilità, et.) ed eliminando esosi e sproporzionati incrementi dei contributi che non favoriscono l’accesso alla giustizia specie per i meno abbienti e i più deboli;

  8. la rappresentanza anche sindacale dell’avvocatura con il riconoscimento di parte sociale e con la stipula di contratti collettivi con i dipendenti degli studi professionali;

  9. la sottoscrizione del “Patto per la giustizia e per i cittadini” intervenuto con l’A.N.M., le altre rappresentanze della Magistratura e i Sindacati dei dipendenti della giustizia;

  10. l’assunzione di iniziative per introdurre il numero programmato all’Università al fine di consentire una migliore selezione nell’accesso alla professione forense;

  11. la difesa dell’autonomia normativa e gestionale della previdenza forense, nonché della natura privata della Cassa forense;

  12. lo studio, la divulgazione e l’effettiva realizzazione dei principi e delle regole deontologiche che, salvaguardandone l’identità, costituiscono la forza dell’Avvocatura italiana;

  13. il miglioramento della preparazione e della qualità degli avvocati, a cominciare dall’Università;

  14. l’affiancamento all’attività delle Istituzioni ed Associazioni forensi per l’attuazione e lo sviluppo di sinergie di assetto e di ammodernamento dell’attività degli avvocati;

  15. la realizzazione e l’organizzazione di seminari, corsi di specializzazione, corsi di studio e convegni per l’aggiornamento delle conoscenze professionali e tecniche nelle varie discipline giuridiche, compresa la mediaconciliazione facoltativa contribuendo alla formazione degli operatori anche nel campo del diritto Comunitario Europeo;

  16. la promozione di studi e ricerche giuridiche e culturali, collaborando con Organismi Comunitari ed Internazionali, in particolare con la Commissione dell’Unione Europea per la tutela dei Diritti dell’Uomo, fornendo propri contributi di studio e documentazione, al fine di contribuire ad elevare le qualità professionali degli operatori nel settore del diritto pubblico, privato, internazionale e penale;

  17. l’attuazione degli interventi per favorire l’attività professionale dei giovani e delle donne avvocati per rimuovere ostacoli e disuguaglianze non più tollerabili;

  18. l’assistenza morale e tecnica ai giovani, iscritti nel registro dei praticanti, nei loro rapporti con gli studi degli avvocati presso i quali svolgono il periodo di tirocinio;

  19. ogni iniziativa che valga a migliorare le condizioni degli operatori di giustizia;

  20. la creazione di Circoli Giuridici in ogni centro ove possibile;

  21. l’affiancamento all’opera del Legislatore nella formazione delle leggi;

  22. lo sviluppo dei rapporti fra gli Avvocati e i Magistrati e fra gli Avvocati e tutti gli altri liberi professionisti, sia sotto l’aspetto della professione sia sotto quello della previdenza ed assistenza, promuovendo sinergie anche in relazione all’assistenza sanitaria e alla previdenza complementare;

  23. l’organizzazione di conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare gli scambi di studio ed esperienze, assumendo ogni iniziativa diretta a confrontare e coordinare i progressi scientifici per lo sviluppo delle varie discipline del diritto;

  24. la pubblicazione e diffusione di studi e ricerche sugli strumenti giuridici trattati;

  25. la organizzazione di strutture anche stabili da offrire a studiosi, ricercatori, operatori nel campo del diritto, mediante il collegamento con le principali banche dati e comunitarie;

  26. la instaurazione di rapporti, anche in regime di convenzione, con associazioni anche forensi, enti pubblici, privati e società, nazionali e internazionali, anche per consulenze nei vari settori del diritto;

ART. 3 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani è costituito dalle quote versate dai soci delle Sezioni, da contributi devoluti da terzi e da beni acquisiti, per lasciti o eventuali donazioni.

ART. 4 – Soci e Quote

1. L’associazione si compone di:

- soci fondatori

- soci ordinari

- soci sostenitori e/o benemeriti,

- soci d’onore insigni e personalità della cultura forense.

2. I soci e/o gli Enti, sostenitori e/o benemeriti, vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, e sono iscritti all’Associazione ove versino una speciale quota annuale di iscrizione.

3. I Soci d’onore sono cittadini anche non avvocati, che, per loro particolari meriti e/o benemerenze, vengono insigniti del titolo ed iscritti nell’apposito “Albo dei Soci D’Onore” istituito presso il Direttivo Nazionale, a seguito di votazione a maggioranza effettuata dal Direttivo delle Sezioni o dal Consiglio Direttivo Nazionale. La nomina e l’iscrizione nell’ “Albo dei Soci D’onore” è ad vitam; tali soci sono esentati dal pagamento di contributi e/o quote associative, mentre possono effettuare contributi di qualsiasi entità a loro piacimento; ove essi partecipino a riunioni societarie, possono esprimere solo “pareri consultivi”;

4. Solo i soci effettivi, in regola con il pagamento delle quote, costituiscono l’elettorato attivo e passivo.

5. Gli Avvocati e/o Praticanti Avvocati entrano a far parte dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani su loro domanda, alla quale deve essere allegata fotocopia del tesserino o copia del certificato di iscrizione all’albo o apposita autodichiarazione attestante l’iscrizione ad uno degli albi e/o registri professionali istituiti presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

6. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e comporta l’osservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali e dell’obbligo del versamento della quota annuale associativa.

7. La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio Direttivo della Sezione della quale si intende far parte; l’iscrizione ad una Sezione vieta la presentazione di altre domande di iscrizione presso altre Sezioni dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani; il Consiglio Direttivo della Sezione nella prima seduta utile del Direttivo delibera l’iscrizione.

8. In caso di rigetto il richiedente può inoltrare, entro 30 giorni dalla comunicazione, reclamo ai Consiglio Direttivo Nazionale, che decide con delibera impugnabile dinanzi al Collegio degli Arbitri, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto del reclamo.

9. L’iscrizione obbliga il socio al pagamento della quota deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione.

10. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, o, ancora, per dimissioni.

11. La delibera di espulsione o di decadenza è impugnabile dinanzi al Collegio degli Arbitri entro 30 gg. dalla comunicazione.

12. La cancellazione dall’albo professionale a domanda dell’avvocato per raggiunti limiti d’età, e/o per invalidità, non sono cause di perdita della qualità di socio dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani.

13. Al socio è fatto divieto di perseguire scopi contrari a quelli dell’associazione e/o comportamenti contrari all’etica professionale.

­Art. 5 – Sede

1. L’Associazione Nazionale Avvocati Italiani ha sede legale nella Città di Roma alla Via A. Gramsci, 36; le riunioni e gli incontri degli organi si terranno in Roma o in altra sede stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo Nazionale. La sede potrà essere trasferita senza bisogno di modificazioni del presente statuto.

­Art. 6 – Organi Territoriali e Sociali

Organi territoriali dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani sono:

a) le Sezioni;

b) l’Assemblea dei Soci della Sezione

c) il Consiglio direttivo della Sezione

d) il Presidente della Sezione

e) il Comitato scientifico;

f) il Collegio dei Revisori;

g) il Collegio dei Probiviri;

h) i Delegati Regionali.

Organi Nazionali dell’A.N.A.I. sono:

i) l’Assemblea Nazionale dei delegati delle Sezioni;

j) l’Assemblea dei Componenti il Consiglio Nazionale;

k) il Consiglio Direttivo Nazionale;

l) il Presidente Nazionale;

m) le Commissioni Nazionali di studio e di lavoro coordinate dal Consiglio Direttivo Nazionale;

n) il Comitato Scientifico;

o) il Collegio dei Revisori;

p) il Collegio dei Probiviri;

q) il Collegio Degli Arbitri.

Art. 7 – Le sezioni ed i loro organi

1. La Sezione si compone, tranne deroghe consentite dal Consiglio Direttivo Nazionale e da questo approvate con maggioranza semplice dei suoi componenti, da almeno 20 iscritti.

2. La domanda per la costituzione della Sezione va sottoscritta da almeno tre soci della costituenda Sezione e deve contenere l’indicazione dei nomi e degli indirizzi dei soci della costituenda Sezione e la sede della stessa.

3. La domanda per la costituzione della Sezione va rivolta al Consiglio Direttivo Nazionale, che l’approva e ne da comunicazione ai firmatari e/o, comunque, ai soci della costituenda Sezione.

4. Entro 30 gg. successivi l’assemblea dei soci della costituenda Sezione si riunisce, su convocazione di almeno 3 iscritti della istituenda Sezione, per eleggere il Presidente della Sezione ed i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione.

5. Il Presidente della Sezione ed il Consiglio Direttivo della stessa durano in carica tre anni dalla data dell’Assemblea dei soci della Sezione; il Presidente della Sezione è rieleggibile.

6. Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto al massimo di 11 membri; esso delibera a maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione; i componenti il Consiglio Direttivo della Sezione sono rieleggibili.

7. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e/o straordinaria; l’assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente della Sezione ed è chiamata ad approvare lo statuto dell’associazione; all’uopo elegge il delegato della Sezione perché questi su mandato di tale assemblea partecipi all’Assemblea Nazionale dei delegati delle sezioni per approvare o meno lo statuto dell’associazione e/o le sue modifiche o integrazioni, secondo il mandato conferitogli dall’Assemblea dei soci; l’Assemblea ordinaria va indetta almeno una volta l’anno, entro e non oltre il 31 Marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mentre alla scadenza del triennio, oltre a tali adempimenti, all’ordine del giorno va inserita la elezione del Consiglio Direttivo della Sezione e del Presidente; l’Assemblea straordinaria dei soci è convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria, per approvare eventuali modifiche e/o integrazioni dello statuto, e, all’uopo nomina i delegati che parteciperanno all’Assemblea Nazionale dei delegati; l’Assemblea straordinaria va indetta per ragioni straordinarie e particolari, che devono risultare dall’ordine del giorno.

8. Il Consiglio Direttivo della Sezione nomina il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

9. Entro il 31 Dicembre di ogni anno la Sezione dovrà rimettere l’elenco degli iscritti al Segretario del Direttivo Nazionale.

10. Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera sulla espulsione del socio e ne dichiara la decadenza; provvede a determinare, in armonia con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, la quota associativa.

11. Il Consiglio Direttivo della Sezione riferisce al Collegio degli Arbitri, entro 30 giorni dalla data della sua delibera, la violazione della norma di cui all’art 7, punto 5 del presente statuto, e dichiara la decadenza dalla carica con proprio provvedimento del socio rieletto.

12. Risultano valide ed approvate tutte quelle delibere associative che conseguano la maggioranza semplice dei presenti alle assemblee.

13. Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione, partecipa di diritto all’assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale; è responsabile dei rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale; è responsabile del versamento alla Tesoreria Nazionale dello quote dovute per ciascun iscritto, nonché della contestuale comunicazione, al Segretario Nazionale, dell’elenco degli iscritti alla Sezione, nel termine di cui al presente articolo punto 9; è responsabile della comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale della composizione del Direttivo della Sezione e delle nomine del Segretario e del Tesoriere entro 30 giorni dalla nomina.

14. Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle assemblee della Sezione nonché di quelli delle riunioni del Direttivo; i libri dei verbali sono custoditi presso l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani.

15. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la Contabilità della Sezione, rilascia le quietanze per le somme incassate e quella delle quote incassate dai soci, redige i bilanci preventivi e consuntivi; i registri della contabilità dell’anno in corso sono custoditi dal Tesoriere, quegli degli anni precedenti, sono custoditi presso l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, in uno con i bilanci approvati.

16. Le Sezioni, in piena autonomia, attività ed iniziativa perseguono gli scopi sociali, nel rispetto del presente statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale; comunque ne dovranno dare tempestiva comunicazione al Presidente Nazionale e/o Segretario Nazionale; esse hanno propria autonomia ed esclusiva responsabilità patrimoniale per tutte le obbligazioni contratte dalla Sezione.

17. La mancata corresponsione da parte della Sezione delle quote, alla Tesoreria Nazionale, nei 30 gg. antecedenti l’Assemblea dei Componenti il Consiglio Nazionale, preclude al Presidente della Sezione il diritto al voto e alla investitura di cariche elettive nazionali nell’Associazione; il mancato versamento delle quote annuali dovute dalla Sezione al Tesoriere Nazionale dopo l’inutile invito scritto di questi, comporta la sospensione del Presidente e del direttivo della sezione dalle rispettive cariche.

18. La delibera di espulsione da Socio dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani è ricorribile dinanzi al Collegio degli Arbitri, nel termine di 30 gg. dalla data della comunicazione della stessa.

19. Il socio che risulti moroso nei pagamenti dei contributi, dopo l’inutile invito scritto del Tesoriere, decade da socio e il Consiglio Direttivo della Sezione ne prende atto nel verbale della seduta del Consiglio.

20. Il mancato rispetto del presente statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, ove configurino un grave, reiterato ed insanabile contrasto tra la posizione assunta dalla Sezione e quelle del Consiglio Direttivo Nazionale può comportare su proposta del Collegio degli arbitri la perdita della qualità di soci dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani per gli iscritti alla medesima Sezione; la soppressione della Sezione stessa e l’inibizione dell’uso del nome, del logo e di ogni altro segno o simbolo dell’Associazione.

21. Il Direttivo della Sezione nomina, con delibera a maggioranza, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.

22. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, i quali eleggono tra loro il Presidente, ha il compito di verificare la regolarità della contabilità e la corrispondenza del bilancio preventivo e consuntivo; essi esprimono il loro parere in proposito, in occasione dell’approvazione dei bilanci prima della votazione da parte dell’Assemblea dei soci della Sezione; dura in carica tre anni, e comunque sino all’insediamento dei nuovi Revisori.

23. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, tra i quali questi eleggono il Presidente, ha il compito di dirimere amichevolmente ogni questione nell’ambito della Sezione che possa insorgere tra i soci; dura in carica tre anni e comunque sino all’insediamento dei nuovi Probiviri.

24. Il Comitato Scientifico, organo consultivo, si compone di tre ed anche più membri; esso può essere composto oltre che da avvocati, anche da professori universitari e magistrati, nonché esperti in altre discipline; esso elegge tra i suoi membri il presidente, e si riunisce almeno due volte l’anno e, inoltre, ogni volta che 1/3 dei suoi membri ne faccia espressa richiesta dandone motivate comunicazioni al Presidente della Sezione; può essere, altresì, riunito su richiesta anche verbale del Presidente della Sezione rivolta al Presidente del Comitato Scientifico per motivate ragioni che devono essere indicate nell’ordine del giorno; esso è l’organo di indirizzo e coordinamento di tutte le attività di ricerca e di studio; esprime il proprio parere non vincolante sulla utilizzazione dei fondi destinati alla ricerca, redige i regolamenti e i bandi di concorso per la eventuale concessione di borse di studio finanziate dall’Associazione Nazionale Avvocati Italiani.

ART. 8 – l’Assemblea Nazionale dei Delegati delle Sezioni

1. L’Assemblea Nazionale dei Delegati delle Sezioni, convocata ed indetta dal Presidente Nazionale, si riunisce in via ordinaria e/o straordinaria.

2. L’Assemblea Nazionale va convocata in via straordinaria per l’approvazione o meno delle modificazioni o integrazioni dello statuto.

ART. 9 – L’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale

1. L’Assemblea dei Componenti il Consiglio Nazionale è composta da tutti i Presidenti delle Sezioni, aventi diritto al voto.

2. Può essere indetta un’Assemblea straordinaria dei componenti del Consiglio Nazionale per deliberare su questioni di preminente interesse dell’Associazione; la convocazione dell’Assemblea straordinaria, come anche quella dell’Assemblea ordinaria, deve essere comunicata con 30 giorni di preavviso ridotti anche a 15 gg. nei casi di assoluta urgenza cosi come valutato dal Presidente Nazionale; l’Assemblea straordinaria può essere anche convocata ove l’ordine del giorno sia sottoscritto da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

3. L’elettorato attivo e passivo dell’Assemblea dei componenti del Consiglio Nazionale è esercitato dalle Sezioni in regola con il pagamento delle quote associative, e con la comunicazione dell’elenco degli iscritti alla Sezione, secondo quanto disposto dall’Art. 7, punti 9 e 17 del presente statuto.

4. Il Tesoriere ed il Segretario, Nazionali, verificano e certificano il diritto di elettorato attivo e passivo dei partecipanti all’Assemblea dei Componenti il Consiglio Nazionale.

5. L’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale si riunisce ogni quattro anni, entro la fine del mese di Giugno per la elezione del Presidente Nazionale dell’Associazione e dei 31 membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

6. L’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione entro e non oltre il 31 gennaio.

7. Il Consiglio Direttivo Nazionale. nomina, tra i suoi membri quattro Vice Presidenti di cui uno è il Vice Presidente Vicario, il Segretario ed il Tesoriere ed i Delegati Regionali; nomina i componenti del Comitato Scientifico, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, nonché del Collegio degli Arbitri, anche tra cittadini non iscritti all’Associazione, eventualmente nomina il Presidente Nazionale uscente, quale Presidente Nazionale Onorario; istituisce, l’Albo D’Onore Nazionale e ne nomina gli insigniti su proposta del Presidente Nazionale; nomina i componenti e i coordinatori delle Commissioni Nazionali di studio e di lavoro.

8. Entro 30 gg. dall’insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale, questo determina la quota che, per ciascun iscritto, ogni Sezione é tenuta a versare alla Tesoreria Nazionale; tale quota non potrà superare il 50% (cinquanta per cento) della quota di iscrizione all’Associazione Nazionale Avvocati Italiani; il Consiglio Direttivo Nazionale potrà modificare tale quota, che previa comunicazione alle Sezioni, sarà applicabile solo a far data dall’inizio dell’anno successivo. In via straordinaria per eventi di particolare rilevanza nell’interesse dell’associazione il Consiglio Direttivo Nazionale potrà richiedere alle Sezioni un contributo straordinario.

9. Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da n. 35 componenti: Presidente, 4 Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere e 28 Consiglieri.

10. Per la validità della seduta del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti; il Consiglio è convocato dal Presidente con un preavviso ai componenti di almeno 10 gg. prima; nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di tre giorni, e la seduta è valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti il Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni, e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale; i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale sono rieleggibili.

12. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i Delegati Regionali; determina l’indirizzo politico programmatico dell’Associazione, mantiene e sviluppa i rapporti con l’O.U.A. e il C.N.F., con gli Ordini e le Associazioni forensi, le Istituzioni forensi e giudiziarie, le forze politiche e culturali in Italia, in Europa e in altri Stati esteri.

13. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza semplice dei partecipanti alla seduta; nell’ipotesi di parità di voti il voto del Presidente Nazionale ha valore doppio.

14. Il Consiglio Direttivo Nazionale approva le domande di costituzione delle nuove Sezioni; predispone entro il 31 Marzo di ogni anno il Bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dal Tesoriere e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti; detto bilancio sarà poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea annuale e dei componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 7 del presente articolo.

15. Il Consiglio Direttivo Nazionale riferisce al Collegio degli Arbitri l’espulsione del socio che abbia violato la norma di cui all’art. 9 punto 12 del presente statuto.

16. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi; dura in carica fino all’insediamento del nuovo Presidente eletto; presiede l’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale, nonché il Consiglio Direttivo Nazionale. Egli è membro di diritto del Comitato Scientifico e del Collegio degli Arbitri, nonché di quello dei Probiviri, esprime solo parere consultivo, senza diritto di voto. Esso è rieleggibile. Alla cessazione del suo mandato entra a far parte, di diritto, quale membro dell’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale per il solo primo quadriennio successivo, con diritto di voto.

17. Il Presidente Nazionale onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Direttivo Nazionale, senza diritto a voto deliberativo.

18. Il Vice Presidente Vicario, in assenza del Presidente Nazionale, presiede l’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale, affianca o sostituisce il Presidente, in caso di temporaneo impedimento di questi. Il Vice Presidente Vicario, previa delega scritta del Presidente Nazionale, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti, società, associazioni e professionisti ed alla spendita del nome dell’associazione.

19. I Vice Presidenti Nazionali, in numero di tre per ciascuna area geografica (nord, centro, sud ed isole), coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di sua assenza, impedimento o decadenza, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce.

I Vice Presidenti Nazionali hanno lo specifico compito di curare l’attività organizzativa delle sezioni, i rapporti e le comunicazioni tra le stesse provvedendo a raccordare le eventuali iniziative. Sono affiancati, per ragioni organizzative legate a raccordare le Sezioni di Sicilia e Sardegna, da due delegati regionali.

20. Il Segretario Nazionale provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell’Associazione ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione. Il Segretario Nazionale, di concerto con il Presidente Nazionale, nomina il Vice Segretario Nazionale, che può essere scelto, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, sempre e comunque tra i soci dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, il quale fa le veci del segretario nazionale, in caso di sua assenza o suo temporaneo impedimento. Il Segretario Nazionale compone, dirige ed organizza l’Ufficio Nazionale di Segreteria.

21. Il Tesoriere Nazionale è responsabile del patrimonio dell’Associazione, tiene la contabilità, riceve le quote dalle Sezioni e ne rilascia le relative quietanze, certifica con il Segretario le condizioni circa l’esercizio dell’elettorato attivo da parte dei Presidenti delle Sezioni; redige i bilanci preventivi e consuntivi. Il Tesoriere Nazionale, di concerto con il Presidente Nazionale, nomina il Vice Tesoriere Nazionale, che può essere scelto, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, sempre e comunque tra i soci dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, il quale fa le veci del tesoriere nazionale, in caso di sua assenza o suo temporaneo impedimento. Il Tesoriere Nazionale compone, dirige ed organizza l’Ufficio Nazionale di Tesoreria.

22. Il Delegato Regionale cura l’attività organizzativa delle Sezioni, i rapporti e le comunicazioni tra le Sezioni di una medesima Regione e provvede a raccordare tra di loro le eventuali varie iniziative, nonché quelle tra dette Sezioni e l’Organo Nazionale; dura in carica quattro anni e comunque sino all’insediamento dei nuovi Delegati regionali; possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale, e prendere parte dei lavori con voto consultivo.

23. Il Collegio dei Revisori Nazionale si compone di tre membri, tra i quali viene eletto il Presidente; ha il compito di verificare la regolarità della contabilità e la corrispondenza del bilancio preventivo e consuntivo; essi esprimono il loro parere al proposito in occasione dell’approvazione dei bilanci prima della votazione da parte dell’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale; dura in carica quattro anni, e comunque sino all’insediamento dei nuovi Revisori.

24. Il Collegio dei Probiviri Nazionale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tra i quali questi eleggono il Presidente; ha il compito di dirimere amichevolmente ogni questione che possa insorgere tra i componenti il Consiglio Nazionale, ed ogni altra questione non devoluta al Collegio degli Arbitri; dura in carica quattro anni e comunque sino all’insediamento dei nuovi Probiviri.

25. Il Comitato Scientifico Nazionale si compone di dieci ed anche più membri; esso può essere composto, oltre che da avvocati che hanno effettuato pubblicazioni e studi in materie giuridiche e deontologiche o che hanno ricoperto incarichi istituzionali di rilievo, anche da professori universitari e magistrati e/o esperti e cultori del diritto; esso elegge tra i suoi membri il Presidente e 2 vicepresidenti, e si riunisce almeno due volte l’anno e, inoltre, ogni volta che 1/3 dei suoi membri ne faccia espressa richiesta; può essere, altresì, riunito su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale per motivate ragioni che devono essere indicate nell’ordine del giorno; esso è l’organo di indirizzo e coordinamento di tutte le attività di ricerca e di studio dell’A.N.A.I.; redige i regolamenti e i bandi di concorso per la eventuale concessione di borse di studio finanziate dall’A.N.A.I.; esprime il proprio parere sulla utilizzazione dei fondi destinati alla ricerca, nonché sulla concessione di finanziamenti a favore di studiosi che sollecitati dall’A.N.A.I., su temi specifici, svolgano ricerche in Italia e/o in Europa; il Comitato Scientifico dura in carica per i quattro anni di mandato del Consiglio Direttivo Nazionale che lo ha nominato.

Il Presidente del Comitato Scientifico Nazionale istituisce commissioni di studio in materia processuale civile, penale e processuale penale, deontologica, tributaria, amministrativa ed internazionale; le commissioni sono costituite da tre membri tra cui un Coordinatore ed un segretario effettivi, ed ancora oltre altri membri nominati, di volta in volta, dal Coordinatore della Commissione.

26. Il Collegio degli Arbitri è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati, anche al di fuori dei soci dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, dal Consiglio Direttivo Nazionale entro e non oltre la prima seduta successiva al suo insediamento, nonché dal Presidente Nazionale quale membro di diritto; la carica è incompatibile con qualunque altra carica nell’A.N.A.I.; esso dura in carica per i quattro anni di mandato del Consiglio Direttivo Nazionale che lo ha nominato; i componenti il Collegio degli Arbitri sono rinominabili solo per un altro quadriennio; essi eleggono tra di loro il Presidente il quale nomina il Segretario tra i componenti; esso, convocato dal Presidente, delibera, giusta ricorso motivato, in merito a questioni poste dagli Organi dell’Associazione o da qualsiasi Socio; esercita funzioni di controllo sul rispetto dello Statuto, vigila sull’osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di controversia è l’unico interprete; dirime eventuali controversie tra i Soci e gli Organi dell’Associazione; giudica, in caso di impugnazione, dei provvedimenti di decadenza ed espulsione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo della Sezione (art. 7, punti 10 e 11), nonché, in caso di impugnazione, dei provvedimenti di approvazione o rigetto delle domande per la costituzione delle nuove Sezioni, e di rigetto della domanda di iscrizione a socio dell’A.N.A.I., di cui all’art. 4 punto 7; propone all’Assemblea dei soci della Sezione, che ne ha competenza a deliberarla, la decadenza della carica dei propri rappresentanti al Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto; propone all’Assemblea dei soci della Sezione, che ne ha competenza esclusiva, la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto; in detti casi il Collegio degli Arbitri assegna un termine, massimo di 60 giorni dalla proposta, per la convocazione di dette Assemblee e, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo di Sezione, può convocare direttamente le Assemblee dei soci della Sezione nei termini fissati dall’art. 7 punto 7) del presente Statuto; convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e/o l’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale in caso di necessità o inerzia degli Organi competenti; verifica l’esatto adempimento da parte dell’Assemblea dei soci della Sezione, nel termine posto, in ordine a quanto proposto dal Collegio degli Arbitri circa la declaratoria delle violazioni, così come indicate nel presente articolo, da parte dei propri rappresentanti al Consiglio Direttivo Nazionale e/o dei propri Componenti il Consiglio Direttivo della Sezione, deliberando, nell’ipotesi di contrasto, nei confronti della medesima Sezione la perdita della qualità di Organo dell’A.N.A.I.; tutte le decisioni del Collegio sono motivate, inappellabili ed adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio degli Arbitri; verifica il rispetto di quanto disposto all’art. 7, punti 5-6 e 9, nonché all’art. 9, punti 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 in ordine alla rieleggibilità dei Presidenti delle Sezioni, dei componenti i Consigli Direttivi delle Sezioni, del Presidente Nazionale e dei componenti i Consigli Direttivi Nazionali.

27. Sono istituite Commissioni di lavoro e di studio, ripartite in Dipartimenti nazionali e territoriali, i cui componenti sono designati dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su indicazione dei Presidenti delle Sezioni. Il coordinamento delle Commissioni di lavoro e di studio è affidato ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio Nazionale.

ART. 10 – Disposizioni finali:

1. Gli avvocati regolarmente iscritti negli albi forensi di Stati Stranieri potranno essere nominati membri corrispondenti dell’A.N.A.I. su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. Essi avranno tutti i diritti degli altri soci dell’A.N.A.I. partecipano alle delibere delle assemblee, solo con voto consultivo.

2. Ogni esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascuno anno solare. Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale, che dovrà essere tenuta entro il 30 Giugno di ogni anno; i bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivate interesse alla loro lettura.

3. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi; riserve o capitale; viene, inoltre, espressamente sancita l’intrasmissibilità della quota o dei contributi associativi, e la non rivalutabilità degli stessi.

4. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e, salva diversa destinazione, imposta dalla Legge.

5. In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un liquidatore.

6. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione.

7. Per quanto non espressamente compreso nel presente statuto si rimanda alle norme di legge in materia e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

8. Le norme del presente Statuto potranno essere integrate da regolamenti delle Sezioni, comunque compatibili con il presente atto.

9. Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti all’Assemblea Nazionale dei delegati delle Sezioni; non hanno diritto al voto i delegati delle Sezioni costituite negli ultimi tre mesi antecedenti l’Assemblea Nazionale dei Delegati delle Sezioni.