Regolamento

ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO
DELLA SEZIONE DI LATINA
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI
approvato nell’assemblea costituiva del 29 gennaio 2013
registrato all’Agenzia delle Entrate di Latina il 26 febbraio 2013

Art. 1 – Costituzione e scopi

  1. È costituita l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani Sezione di Latina (ANAI Latina), aderente alla Associazione Nazionale Avvocati Italiani (A.N.A.I.), con sede in Roma Via A. Gramsci n. 36, della quale è sezione territoriale.

  2. L’ Associazione Nazionale Avvocati Italiani Sezione di Latina (ANAI Latina) è una Associazione tra gli Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti all’Albo e al Registro tenuti dall’Ordine degli Avvocati di Latina, cui possono aderire anche coloro che esercitino la professione forense nell’ambito di uno Stato appartenente alla Unione Europea.

  3. L’Associazione è apolitica, aconfessionale, democratica e non ha scopi di lucro.

  4. L’Associazione ha sede legale provvisoria in Latina, Via Ulpiano 2.

  5. L’ANAI Latina fa propri e persegue gli scopi previsti dallo Statuto Nazionale dell’A.N.A.I.. riassumibili nella difesa della identità, indipendenza ed autonomia dell’Avvocatura, nonché nell’attuazione e sviluppo della funzione costituzionale e sociale dell’avvocato in relazione ai principi sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost..

  6. Tutti i soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto nazionale A.N.A.I. ed il presente regolamento, adempiendo alle obbligazioni che ne scaturiscono.

Art. 2 – Soci e Quote

  1. L’ANAI Latina si compone di:

  • soci fondatori;

  • soci ordinari;

  • soci sostenitori e/o benemeriti;

  • soci d’onore insigni e personalità della cultura forense.

  1. I soci e/o gli Enti, sostenitori e/o benemeriti, vengono nominati dal Consiglio Direttivo e sono iscritti all’Associazione ove versino una speciale quota annuale di iscrizione.

  2. I Soci d’onore sono cittadini anche non avvocati, che, per loro particolari meriti e/o benemerenze, vengono insigniti del titolo ed iscritti nell’apposito “Albo dei Soci d’Onore” istituito presso il Direttivo Nazionale, a seguito di votazione a maggioranza effettuata dal Direttivo delle Sezioni o dal Consiglio Direttivo Nazionale. La nomina e l’iscrizione nell’ “Albo dei Soci d’Onore” è ad vitam; tali soci sono esentati dal pagamento di contributi e/o quote associative, mentre possono effettuare contributi di qualsiasi entità a loro piacimento; ove essi partecipino a riunioni societarie, possono esprimere solo “pareri consultivi”.

  3. Solo i soci fondatori ed ordinari effettivi, ossia in regola con il pagamento delle quote, costituiscono l’elettorato attivo e passivo.

  4. Gli Avvocati e/o Praticanti Avvocati entrano a far parte dell’ANAI Latina su loro domanda, alla quale deve essere allegata una fotografia formato tessera, anche su supporto digitale, nonchè fotocopia del tesserino o copia del certificato di iscrizione all’albo o apposita autodichiarazione attestante l’iscrizione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

  5. L’aspirante Socio deve dichiarare di esercitare liberamente la professione e di non trovarsi in alcuni dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale.

  6. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e comporta l’osservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali e dell’obbligo di spontaneo versamento della quota annuale associativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

  7. La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio Direttivo della Sezione; l’iscrizione ad una Sezione vieta la presentazione di altre domande di iscrizione presso altre Sezioni dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani; il Consiglio Direttivo della Sezione nella prima seduta utile del Direttivo delibera l’iscrizione.

  8. In caso di rigetto il richiedente può inoltrare, entro 30 giorni dalla comunicazione, reclamo ai Consiglio Direttivo Nazionale, che decide con delibera impugnabile dinanzi al Collegio degli Arbitri, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto del reclamo.

  9. L’iscrizione obbliga il socio al rispetto dello Statuto nazionale e dello Statuto della Sezione, nonché al pagamento della quota deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione.

  10. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, o, ancora, per dimissioni.

  11. La delibera di espulsione o di decadenza è impugnabile dinanzi al Collegio degli Arbitri entro 30 gg. dalla comunicazione.

  12. La cancellazione dall’albo professionale a domanda dell’avvocato per raggiunti limiti d’età, e/o per invalidità, non sono cause di perdita della qualità di socio dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani.

  13. Al socio è fatto divieto di perseguire scopi contrari a quelli dell’associazione e/o comportamenti contrari all’etica professionale.

Art. 3 – Esercizio sociale e patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote versate dai soci, da contributi devoluti da terzi e da beni acquisiti, per lasciti o eventuali donazioni.

  2. Ogni esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascuno anno solare. Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale, che dovrà essere tenuta entro il 30 Giugno di ogni anno; i bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivate interesse alla loro lettura.

  3. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi; riserve o capitale; viene, inoltre, espressamente sancita l’intrasmissibilità della quota o dei contributi associativi, e la non rivalutabilità degli stessi.

  4. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, e, salva diversa destinazione, imposta dalla Legge.

Art. 4 – Sede

1. La sede legale potrà essere trasferita senza bisogno di modificazioni del presente statuto.

Art. 5 – Organi associativi della Sezione

  1. Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • il Comitato scientifico;

  • il Collegio dei Revisori;

  • il Collegio dei Probiviri;

  • i Delegati Territoriali nelle sezioni distaccate del Tribunale di Latina.

Art. 6 – L’Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

  2. L’assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente della Sezione e va indetta almeno una volta l’anno, entro e non oltre il 31 marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mentre alla scadenza del triennio, oltre a tali adempimenti, all’ordine del giorno va inserita la elezione del Consiglio Direttivo della Sezione e del Presidente.

  3. l’Assemblea straordinaria dei soci è convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria, per approvare eventuali modifiche e/o integrazioni dello statuto e/o per ragioni straordinarie e particolari, che devono risultare dall’ordine del giorno.

  4. Hanno diritto di voto i soci effettivi iscritti almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea.

  5. L’Assemblea deve inoltre essere in ogni caso convocata ove ne facciano richiesta un terzo dei soci.

  6. Le candidature alle cariche associative debbono pervenire al Consiglio Direttivo tre giorni liberi prima della data dell’Assemblea elettiva, salvo che per la sola l’Assemblea costitutiva dell’Associazione, per la quale non sussistono formalità.

  7. Sono valide ed approvate tutte le delibere che conseguano la maggioranza semplice dei presenti alle assemblee.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni dalla data dell’Assemblea ed i Consiglieri che lo compongono sono rieleggibili.

  2. Nel caso di vacanza della carica di Consigliere questa verrà assunta dal primo dei non eletti o, in caso di mancanza di non eletti, per cooptazione da deliberarsi a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

  3. Il Consiglio Direttivo è composto al massimo di cinque membri, compreso il Presidente dell’Associazione, e delibera a maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione; in caso di parità prevale la volontà espressa dal voto del presidente.

  4. Il Consiglio Direttivo della Sezione nomina al proprio interno uno o due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

  5. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre il Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.

  6. Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle assemblee della Sezione nonché di quelli delle riunioni del Direttivo, provvedendo alla custodia dei libri dei verbali.

  7. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la Contabilità della Sezione, rilascia le quietanze per le somme incassate e quella delle quote incassate dai soci, redige i bilanci preventivi e consuntivi; i registri della contabilità dell’anno in corso sono custoditi dal Tesoriere, quegli degli anni precedenti, sono custoditi presso l’Associazione, in una con i bilanci approvati.

  8. Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera sulla espulsione del socio e ne dichiara la decadenza; provvede a determinare, in armonia con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, la quota associativa.

  9. Il Consiglio Direttivo della Sezione riferisce al Collegio degli Arbitri, entro 30 giorni dalla data della sua delibera, la violazione della norma di cui all’art. 7, punto 5 dello Statuto Nazionale, e dichiara la decadenza dalla carica con proprio provvedimento del socio rieletto.

Art. 8 – Il Presidente

  1. Il Presidente della Sezione è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni, comunque sino al subentro da parte del nuovo eletto, ed è rieleggibile.

  2. In caso di sopravvenuta vacanza della carica il Consiglio Direttivo deve convocare entro 30 giorni l’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente.

  3. Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione, partecipa di diritto all’assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale; è responsabile dei rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale; è responsabile del versamento alla Tesoreria Nazionale dello quote dovute per ciascun iscritto, nonché della contestuale comunicazione, al Segretario Nazionale, dell’elenco degli iscritti alla Sezione, nel termine di cui al presente articolo punto 9; è responsabile della comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale della composizione del Direttivo della Sezione e delle nomine del Segretario e del Tesoriere entro 30 giorni dalla nomina.

  4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte, se nominati, dal Vicepresidente o dal più anziano dei due Vicepresidenti, mentre, in difetto di tali nomine, le dette funzioni vengono esercitate dal Segretario.

  5. Il Presidente uscente, alla cessazione della carica, assume automaticamente a vita la carica di Presidente Onorario dell’Associazione e ha diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea.

Art. 9 – Il Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, i quali eleggono tra loro il Presidente, ha il compito di verificare la regolarità della contabilità e la corrispondenza del bilancio preventivo e consuntivo; essi esprimono il loro parere in proposito, in occasione dell’approvazione dei bilanci prima della votazione da parte dell’Assemblea dei soci della Sezione; dura in carica tre anni, e comunque sino all’insediamento dei nuovi Revisori.

Art. 10 – Il Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, tra i quali questi eleggono il Presidente, dura in carica tre anni e comunque sino all’insediamento dei nuovi Probiviri.

  2. Il Collegio ha il compito di dirimere amichevolmente ogni questione nell’ambito della Sezione che possa insorgere tra i soci.

Art. 11 – Il Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico, organo consultivo, si compone di tre ed anche più membri ed è l’organo di indirizzo e coordinamento di tutte le attività di ricerca e di studio; esprime il proprio parere non vincolante sulla utilizzazione dei fondi destinati alla ricerca, redige i regolamenti e i bandi di concorso per la eventuale concessione di borse di studio finanziate dall’Associazione.

  2. Può essere composto oltre che da avvocati, anche da professori universitari e magistrati, nonché esperti in altre discipline.

  3. Il Comitato Scientifico elegge tra i propri membri il presidente, e si riunisce almeno due volte l’anno e, inoltre, ogni volta che un terzo dei suoi membri ne faccia espressa richiesta dandone motivate comunicazioni al Presidente della Sezione; può essere, altresì, riunito su richiesta anche verbale del Presidente della Sezione rivolta al Presidente del Comitato Scientifico per motivate ragioni che devono essere indicate nell’ordine del giorno.

Art. 12 – I Delegati Territoriali presso le sezioni staccate del Tribunale di Latina

  1. I Delegati presso le sezioni staccate del Tribunale di Latina sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche tra i propri componenti, purché siano professionisti effettivamente operanti nel territorio loro assegnato.

  2. I Delegati Territoriali hanno il compito di studiare e/o recepire le specifiche istanze dell’ambito di loro competenza affinché l’Associazione possa attivare le opportune iniziative.

  3. I Delegati Territoriali partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Convocazioni, comunicazioni e riunioni associative.

  1. Tutte le comunicazioni e le convocazioni degli associati e/o di tutti gli associati investiti di cariche associative, per necessità, e/o esigenze statutarie legate a elezioni e/o votazioni o convocazioni dei Direttivi indicati nel presente statuto, possono essere effettuate a mezzo e-mail, fax, telefonicamente e/o verbalmente, ed infine, con qualsivoglia altro mezzo equipollente.

  2. Fatta eccezione per le assemblee deliberative degli associati, tutte le riunioni associative, ivi comprese quelle degli organi collegiali, possono all’occorrenza essere effettuate anche a mezzo di sistemi di videoconferenza o equipollenti.

Art. 14 – Procedura di scioglimento

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un liquidatore.

  2. Per quanto non espressamente compreso nel presente statuto si rimanda alle norme di legge in materia e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 15 – Modifiche ed entrata in vigore di questo Statuto

  1. Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti all’Assemblea della Sezione aventi diritto a voto.

  2. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione.

Latina, 29-1-2013