Tariffa forense: D.M. Giustizia 20-7-2012 n. 140

Ministero della giustizia – D.M. 20 luglio 2012 n. 140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195 ed entrato in vigore il giorno successivo.
Testo vigente al 9-1-2013 e qui pubblicato nella sola parte concernente gli Avvocati.

Indice:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione e regole generali.
Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 2. Tipologia di attività.
Art. 3. Attività stragiudiziale.
Art. 4. Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria.
Art. 5. Determinazione del valore della controversia.
Art. 6. Procedimenti arbitrali.
Art. 7. Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi.
Art. 8. Cause di lavoro.
Art. 9. Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio.
Art. 10. Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito.
Art. 11. Determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria.
Art. 12. Attività giudiziale penale.
Art. 13. Parte civile.
Art. 14. Determinazione del compenso per l’attività giudiziale penale.
(………)
Capo VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 41. Disposizione temporale.
Art. 42. Entrata in vigore.
Tabella A – Avvocati
Tabella B – Avvocati

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 luglio 2012;
vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;
adotta il seguente regolamento:

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione e regole generali.
1.  L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2.  Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3.  I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4.  Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5.  Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
6.  L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7.  In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 2. Tipologia di attività.
1.  Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3. Attività stragiudiziale.
1.  L’attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.
2.  Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
3.  Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4. Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria.
1.  L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
2.  Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.
3.  Si tiene altresì conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4.  Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.
5.  Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.
6.  Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5. Determinazione del valore della controversia.
1.  Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2.  Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l’applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell’interesse sostanziale tutelato.
3.  Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessità della stessa.

Art. 6. Procedimenti arbitrali.
1.  Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2.  In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l’attività stragiudiziale.

Art. 7. Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi.
1.  Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8. Cause di lavoro.
1.  Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Art. 9. Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio.
1.  Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

Art. 10. Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito.
1.  Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

Art. 11. Determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria.
1.  I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
2.  Il compenso è liquidato per fasi.
3.  Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4.  Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
5.  Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
6.  Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
7.  Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l’atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
8.  Il compenso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.
9.  Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.
10.  Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12. Attività giudiziale penale.
1.  L’attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.
2.  Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entità economica e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza prestata.
3.  Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4.  Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti.
5.  Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.
6.  Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7.  Si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13. Parte civile.
1.  I parametri previsti per l’attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attività giudiziale civile.

Art. 14. Determinazione del compenso per l’attività giudiziale penale.
1.  I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
2.  Il compenso è liquidato per fasi.
3.  Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attività.
4.  Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5.  Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6.  Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7.  Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all’esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8.  Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9.  Il compenso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Capo VII – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41. Disposizione temporale.
1.  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42. Entrata in vigore.
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella AAvvocati

TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Scaglione fino a euro 25.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a + 130%; diminuzione: fino a – 70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a – 70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%
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GIUDICE DI PACE
Scaglione fino a euro 5.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a – 60%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a – 60%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a – 80%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a + 30%; diminuzione: fino a – 70%
Scaglione da euro 5.001
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%
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CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a – 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a – 50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: – 55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
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CORTE COSTITUZIONALE E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a – 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a – 50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: – 55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
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PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro
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PRECETTO
Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

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PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO
Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni
AFFARI TAVOLARI
Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

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Tabella B – Avvocati

TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 300%; diminuzione: fino a – 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a – 50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a – 70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a – 70%
Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.
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GIUDICE DI PACE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%
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GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%
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TRIBUNALE COLLEGIALE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%
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CORTE D’ASSISE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%
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CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%
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CORTE D’ASSISE D’APPELLO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%
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MAGISTRATURE SUPERIORI
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%