Nel giudizio civile in Cassazione soddisfa il requisito di procedibilità ex art. 369 c.p.c. la copia della decisione impugnata trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria al difensore e da questo prodotta [Cass. civ.. Sez. VI-3, Ord., 22/02/2016 n. 3386].
Ai sensi del primo inciso dell’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, soddisfa il requisito di procedibilità di cui all’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c., la produzione da parte del difensore del provvedimento impugnato a lui notificato dalla cancelleria a della mezzo posta elettronica certificata, in quanto equivale di per sè all’originale e … Continua a leggere