Il Ministero della Giustizia detta le linee guida e le f.a.q. per gli uffici del Giudice di Pace

aggiornamento:  28 marzo 2013
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Istruzioni per il mantenimento degli uffici con oneri a carico degli enti locali

L’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 156/2012 prevede che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle tabelle di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. cit. sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro,  possano richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo.
Appare, pertanto, necessario puntualizzare gli aspetti applicativi di tale norma, sia per garantire un corretto svolgimento del servizio giustizia secondo i parametri vigenti negli uffici giudiziari che per fornire agli enti locali interessati ogni utile indicazione al riguardo.

1. Istanza di mantenimento sede
L’ente amministrativo dovrà presentare formale istanza idonea all’assunzione, con carattere vincolante, degli oneri relativi al mantenimento della sede dell’ufficio del giudice di pace.
L’istanza, formulata dall’organo che ne ha la rappresentanza legale e corredata della necessaria documentazione attestante, nelle forme previste dalla legge, l’assunzione dell’impegno degli enti locali interessati espressa dall’organo che ha il corrispondente potere decisorio, dovrà – ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs. 156/2012 – essere presentata a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 29 aprile 2013 ed esclusivamente per posta certificata da inviarsi all’indirizzo strong>gdp.uff3.capodipartimento.dog@giustiziacert.it oppure per plico cartaceo spedito a mezzo di raccomandata A\R da inviarsi al seguente indirizzo:
Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Piante Organiche -, Via Arenula n. 70, 00186 Roma.
Le istanze che sono state già inoltrate a questa amministrazione precedentemente alla pubblicazione di cui all’art. 3 comma 2, d.lgs. 156/2012, vanno considerate irricevibili in quanto irritualmente formulate prima del termine iniziale di decorrenza e dovranno pertanto essere riproposte secondo le modalità e con le formalità indicate nella presente nota di istruzioni.
Nel caso di enti consorziati, gli atti d’impegno sopra indicati dovranno essere corredati dall’indicazione della quota di partecipazione a carico di ciascun ente interessato, rispetto agli oneri di cui all’art. 3 comma 2 del d.lgs. citato.
Laddove gli enti richiedenti intendano formulare istanze di mantenimento che comportano anche accorpamenti di uffici del giudice di pace limitrofi, dovrà essere specificata la sede dell’ufficio del giudice di pace accorpante uno o più uffici limitrofi soppressi, ferma rimanendo l’autonoma valutazione dell’amministrazione in ordine all’individuazione, alla consistenza ed alla definitiva localizzazione della sede consorziata, nonché l’imprescindibile necessità che gli uffici di cui si chiede l’accorpamento rientrino integralmente nello stesso circondario di tribunale, secondo l’assetto generale ridefinito dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012.

2. Impegni che devono assumere gli enti locali interessati in sede di istanza di mantenimento dell’ufficio
Gli enti locali nella richiesta di mantenimento degli uffici del giudice di pace espressa con le modalità sopra indicate dovranno esplicitamente assumere gli impegni relativi alle spese, al personale amministrativo ed all’erogazione del servizio giustizia.
In particolare, la richiesta di mantenimento del presidio giudiziario dovrà essere formulata tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a. Oneri economici – Gli enti locali dovranno farsi integramente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell’amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall’ente locale. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale.
b. Pianta Organica – Fermo restando che la determinazione della pianta organica dei giudici onorari dell’ufficio che si intende mantenere in funzione è di esclusiva competenza ministeriale, la pianta organica del personale amministrativo deve essere coperta con personale dell’ente locale appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l’amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, idonei a consentire l’erogazione del servizio giustizia.
A questi fini l’ente richiedente dovrà tener conto dell’attuale dotazione organica del personale amministrativo dell’ufficio soppresso, da intendersi – fatti salvi gli eventuali interventi correttivi di competenza dell’amministrazione per l’adeguamento al numero dei giudici di pace assegnati – come dotazione organica minimale, sia per consistenza numerica che per tipologia di figure professionali che dovranno poter svolgere le attività rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario e dell’operatore giudiziario, oltre che dell’ausiliario, come meglio specificate nell’allegato A del C.C.N.I. sottoscritto in data 29/07/2010 (Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria)il collegamento apre una nuova finestra.
c. Individuazione del personale da mettere a disposizione – L’ente locale provvederà ad individuare gli aspiranti tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e che non si trovino in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie.
Nella selezione del personale potrà essere riconosciuta una priorità al personale che precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari.
Il presidente del tribunale competente per territorio, cui spetta la vigilanza sugli uffici del giudice di pace ai sensi dell’art. 16 della legge 374/91, valuterà l’idoneità del personale amministrativo individuato al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra nonché l’assenza di situazioni di incompatibilità e ne darà comunicazione all’ente locale.
L’ente locale provvederà ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all’ufficio del giudice di pace del personale così selezionato nel quale dovrà essere espressamente indicato che:

  • permane il rapporto di lavoro con l’ente locale e conseguentemente, a fronte di tale assegnazione, nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bilancio del Ministero della giustizia né vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli;
  • presso l’ufficio del giudice di pace, il potere direttivo e disciplinare, in considerazione della dipendenza funzionale di cui all’articolo 15 della legge 21/11/1991, n. 374, è attribuito al giudice di pace coordinatore o suo facente funzioni;
  • su segnalazione del presidente del tribunale competente per territorio, può essere disposta la revoca dell’assegnazione qualora vengano meno i requisiti di idoneità sopra specificati o emergano situazioni di incompatibilità;

d. Utilizzazione del personale – All’atto della formale immissione nelle funzioni presso l’ufficio del giudice di pace, il dipendente si impegnerà ad osservare le direttive impartite dal capo dell’ufficio per l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti e dei documenti trattati e formati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Al di là delle eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, la violazione dei suddetti obblighi comporterà la possibilità di richiedere all’ente locale la revoca dell’assegnazione del dipendente interessato e la sostituzione con altro personale idoneo.

Ai sensi dell’art. 3, 3 comma, d.lgs. citato, il Ministro della Giustizia provvederà sulle istanze pervenute, previa valutazione della loro rispondenza agli impegni richiesti.

Il Capo Dipartimento
Luigi Birritteri

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FAQ

aggiornamento: 28 marzo 2013
Quale è il termine entro cui gli Uffici del Giudice di Pace per i quali i Enti locali non hanno fatto istanza di mantenimento ai sensi dell’art. 3, comma II del D.L.gs. 156/2012, devono chiudere?
Come previsto dall’art.5, comma I del D.lgs. 156/2012, gli uffici del Giudice di Pace per i quali non è pervenuta istanza di mantenimento da parte degli Enti locali, chiuderanno in modo definitivo successivamente alla pubblicazione del Decreto del Ministro della Giustizia con il quale saranno modificate le tabelle A e B allegate al D.lgs. 156/2012.
Si specifica che entro dodici mesi dal 29 aprile 2013, termine ultimo per l’inoltro delle istanze di mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, il Ministro della Giustizia, all’esito della valutazione delle richieste pervenute, modifica le tabelle di cui all’art. 1 del d.lgs. 156\2012, individuando definitivamente le sedi che saranno mantenute e quelle soppresse.

aggiornamento: 28 febbraio 2013
1. Gli enti locali che hanno inviato l’istanza di mantenimento dell’ufficio del giudice di pace prima della pubblicazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 d.lgs. 156/2012, sono tenuti a riproporre l’istanza?
Si, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 d.lgs. 156/2012 il termine perentorio di 60 giorni per chiedere il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace decorre dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi sul Bollettino Ufficiale e sul sito web del Ministero della giustizia.
Potranno, quindi, essere valutate unicamente le istanze che saranno inviate all’Amministrazione della giustizia a partire dal 28 febbraio 2013 fino al 29 aprile 2013. Le istanze dovranno essere formulate come indicato nelle istruzioni:
i. a mezzo posta certificata all’indirizzo gdp.uff3.capodipartimento.dog@giustiziacert.it;
ii. oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Ministero della giustizia – Uffcio III piante organiche e circoscrizioni giudiziarie – D.O.G – Via Arenula, 70 00187 Roma.
In aggiunta alla presente comunicazione ed a quella analoga contenuta nelle istruzioni, parimenti pubblicate in data odierna, l’Amministrazione invierà agli Enti locali, che hanno irritualmente manifestato la volontà di mantenere l’ufficio prima del 28 febbraio, comunicazione relativa alla necessità di procedere ad una nuova istanza, in ottemperanza al dettato normativo.

2. Gli Enti locali che si consorziano per il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace devono appartenere al medesimo circondario?
Si, ai sensi dell’art. 2 della legge 374/91, come modificato dal d.lgs. 156/2012. L’assetto territoriale è quello delineato dal d.lgs. 155/2012.

3. È possibile mantenere l’ufficio estendendo o modificando la precedente competenza territoriale?
Si, purché non sia in contrasto con l’assetto territoriale dei nuovi circondari come precisato nella risposta n.2.

4. Le spese per il personale della magistratura onoraria sono in carico al Ministero della giustizia?
Si, trattasi di personale appartenente all’ordine giudiziario, i compensi relativi ai giudici onorari sono a carico dell’amministrazione della giustizia.

5. La pianta organica dei magistrati onorari addetti agli uffici mantenuti può essere determinata dagli Enti locali in funzione del fabbisogno previsto?
No. La determinazione della pianta organica dei magistrati onorari resta nella competenza esclusiva del Ministero ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. 156/2012.

6. Il personale, attualmente in servizio negli uffici del giudice di pace, può fare richiesta di passare nei ruoli dell’Ente che assume l’onere finanziario della sede giudiziaria?
In questo caso, trova applicazione la normativa generale in materia di mobilità del personale, per la quale non è prevista alcuna procedura agevolata e, in linea di massima, l’Amministrazione della giustizia non intende rinunciare alle già esigue risorse disponibili.

7. Le spese per il personale amministrativo e la determinazione del fabbisogno dell’ufficio mantenuto sono a carico dell’Ente o del Ministero?
Le spese, per espressa previsione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 156/2012, sono a carico dell’Ente locale che deve altresì prevedere, già all’atto della delibera, il fabbisogno del personale necessario per il funzionamento dell’ufficio. Gli Enti locali dovranno assicurare le attrezzature tecniche ed informatiche e i servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici, sostenendo le spese relative all’acquisto ed alla fornitura dei medesimi ivi comprese le utenze. Anche le spese relative agli immobili saranno interamente a carico degli Enti locali. In caso di esito positivo della richiesta di mantenimento, resta a carico del Ministero, unicamente, la formazione iniziale del personale individuato nei ruoli dell’Ente locale.

8. Come si può calcolare il piano economico finanziario di un ufficio del giudice di pace?
Tenuto conto che, le spese per i compensi del personale della magistratura onoraria e quelle relative alla formazione iniziale del personale amministrativo sono a carico del Ministero, i preventivi di spesa per il funzionamento della sede giudiziaria possono essere effettuati dall’Ente locale con le stesse modalità che l’Ente applica per le spese inerenti ad altri servizi amministrativi.

Per eventuali chiarimenti chiamare: Ufficio III – Piante organiche e circoscrizioni giudiziarie telefono 06 – 68853195 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Pubblicazione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 156 / 2012

Tabella A (formato pdf, 129 Kb)

Tabella B (formato pdf, 142 Kb)

Allegato 1 (formato pdf, 290 Kb)

(http://www.giustizia.it/giustizia/it/2_9_8_2.wp?previsiousPage=mg_14_7)

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