Una macroscopica “svista” nella Circolare del Ministero della Giustizia 28 ottobre 2014 sugli adempimenti di cancelleria per il processo civile telematico

dubbioNella Circolare del Ministero della Giustizia 28 ottobre 2014 (consultabile qui), si rinviene una frase in aperto contrasto con la legge, ma che potrebbe indurre taluno in errore e fargli ritenere che il termine cd. “breve” per l’impugnazione della sentenza non decorra dalla notificazione formale, bensì dalla data in cui perviene a mezzo p.e.c. il biglietto di cancelleria con il testo integrale del provvvedimento.

Al punto 10 della circolare infatti, recante in rubrica “Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice“, è stabilito che “Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone: “Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”. Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.
Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

Il salto in avanti è evidente, poichè l’art. 133 comma 2 c.p.c. stabilisce, al contrario, che “Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325“.

[Armando Argano - 4 novembre 2014 - Ringrazio l'Avv. Francesco Fusco per la segnalazione]

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