Dalla 9^ sezione civile del Tribunale di Milano le raccomandazioni agli avvocati per la redazione degli atti in materia di diritto di famiglia

Ancora raccomandazioni su come fare il nostro lavoro.
Dalla giustizia amministrativa a quella civile e oltre, dalla Magistratura continuiamo a ricevere indicazioni – scusate, raccomandazioni – su come svolgere il nostro lavoro.
E si badi bene che, nella nota che segue, l’involontariamente ironico corsivo della parola “raccomandazioni” non è nostro, ma degli estensori.

Sappiamo bene che a monte ci sono ragioni di razionalizzazione dell’eccessivo carico di lavoro dei (sempre troppo pochi) Giudici e che non sempre la nostra categoria brilla per equilibrio ed efficacia dello scrivere, ma proprio non si riesce a digerire la neppure troppo implicita accusa di essere quella «torre di Babele» da cui deriverebbe l’inefficienza del settore.

Invero quasi tutto ciò che è contenuto nei punti da 1 a 5 è già patrimonio dell’Avvocato che sappia correttamente redigere un atto giudiziario e mal incolga a coloro che rendano il loro lavoro in maniera sciatta e scorretta.
Ma addirittura il formulario degli atti…….

[Armando Argano - 29 maggio 2014]

Raccomandazioni

della Sezione Nona Civile, sulla redazione degli atti defensionali

adottate dai giudici della Sezione, all’unanimità, nella riunione bimestrale del 6 febbraio 2014
approvate, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in data 15 maggio 2014

Premessa

Il 18 ottobre 2012, il Presidente del Tribunale di Milano e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano hanno sottoscritto, come noto, un protocollo degli atti processuali civili al fine di migliorare la qualità del procedimento civile, partendo dagli atti defensionali.
La condivisione di principi comuni in materia di atti processuali, infatti, accelera la definizione del processo.
La elaborazione di regole minime condivise è, peraltro, oggi necessità improcrastinabile, per l’imminente entrata in vigore del procedimento civile telematico.
L’art. VII del protocollo demanda a ciascuna sezione di tipizzare atti processuali relativi a controversie ricorrenti.
L’art. V del protocollo, rimette ai singoli giudici di potere anche determinare un dato indicativo di ampiezza «anche in termini di numero massimo di pagine».
Ai giudici del settore civile è, quindi, demandato di introdurre prassi virtuose per garantire agli utenti del Servizio pubblico di Giustizia, una risposta efficace, cioè celere.
Si tratta di una applicazione dei poteri di
governance giudiziale che discendono al giudicante direttamente dalla Legge (artt. 127 e 175 c.p.c.) e impongono al magistrato di prevenire, evitare o, altrimenti, sanzionare quei comportamenti che si rivelino di ostacolo o intralcio al rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del Processo (Cass. civ., Sez. Unite, 3 novembre 2008, n. 26373 in Mass. Giur. It., 2008).
Nella materia del diritto di famiglia, le esigenze di celerità ed efficacia sono ancor più avvertite per il coinvolgimento dei minori nel processo. Da qui, in tempi recenti, l’invito rivolto alla Sezione dalle Associazioni di categoria, per la condivisione di “formule” comuni: un linguaggio condiviso nel processo conduce ad una decisione celere e più efficace; una «torre di Babele» delle comunicazioni processuali allontana il procedimento dalla rapida definizione.
La struttura del processo civile telematico, inoltre, fa iato con l’eccessiva prolissità degli atti defensionali.
La «particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013).
Un atto eccessivamente prolisso, infatti, «costringe il giudice a leggere tutto anche quello che non gli occorre conoscere» (Cass. Civ. 19357/2012; Cass. Civ., Sez. Un., 5698/2012).
All’esito degli ultimi ritocchi normativi al codice del processo amministrativo (v. d.lgs. 160/2012), il rispetto della sinteticità degli atti viene finanche valutato ai fini delle spese del giudizio (v. art. 26, comma I, d.lgs. 104/2010).
La Corte di Giustizia Europea, in attuazione del proprio regolamento interno, ha espressamente previsto limiti alla lunghezza degli atti (in senso decrescente).
Per queste ragioni, la Sezione ha deciso di adottare delle «raccomandazioni», come già hanno fatto altre sezioni civili di questo Tribunale: si tratta di regole minime per un dialogo processuale (telematico) che garantisca un procedimento efficace ed efficiente, da potersi definire in tempi brevi.

R a c c o m a n d a z i o n i

  1. Si raccomanda agli Avvocati il rispetto del Protocollo adottato dal Tribunale di Milano e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in data 18 ottobre 2012.

  1. Si raccomanda agli Avvocati, nella redazione degli atti del processo, di adottare i modelli elaborati dalla Sezione e condivisi con le associazioni di settore. I format sono disponibili in Cancelleria e diffusi con modalità telematiche.

  1. Si raccomanda agli Avvocati di redigere gli atti in modo sintetico, adottando il carattere Times New Roman, valore n. 12, interlinea 1,5. Gli atti introduttivi del procedimento non dovrebbero superare le 50 pagine. Le memorie integrative non dovrebbero superare le 20 pagine. Le successive memorie non dovrebbero superare le 15 pagine. Ogni singolo giudice può, con le parti del processo, alla prima udienza, stabilire limiti condivisi.

  1. Si raccomanda agli Avvocati, per gli atti per i quali è obbligatorio il deposito telematico, ove, in casi eccezionali, siano superati i limiti di redazione raccomandati, di consegnare al giudice una copia «cartacea di cortesia»

  1. Si raccomanda agli Avvocati di redigere l’indice dei documenti in modo chiaro e preciso con ordine numerico e descrizione del documento. Negli atti, si raccomanda sempre di indicare il documento richiamato in corpo al testo.

 

 

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