Giurisdizione amministrativa sul parere di congruità per le parcelle degli Avvocati: la ricognitiva decisione Tar Lombardia 11-9-2014 n. 2345

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2012, proposto da: M.R. e C.R., quest’ultima sia in proprio sia in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della [omissis] S.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Ilacqua, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Paolo Nesta in Milano, via Pattari, n. 6;

contro

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Antonini, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, via De Togni, n.10;

nei confronti di

Avv. G.E. C., non costituito;

per l’annullamento

- della comunicazione del 17 ottobre 2012 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, relativa alla deliberazione della seduta del 4 ottobre 2012, con la quale l’Ordine ha comunicato ai ricorrenti l’archiviazione della pratica n. 610/2012 relativa all’esposto presentato in data 5 giugno 2012 dai ricorrenti;
- di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale al provvedimento impugnato, compresa la Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 29 marzo 2012, informalmente conosciuta, con cui veniva espresso il parere di congruità su parcelle, non identificate e, pertanto, solo “presuntivamente” riconducibili alle pretese del C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) I ricorrenti espongono di essersi avvalsi dell’attività professionale dell’avv. E.C. del Foro di Milano per una serie di controversie, e di avergli successivamente revocato il mandato.
Con missiva del 23 febbraio 2012 il legale richiedeva ai ricorrenti il pagamento delle parcelle relative a diversi procedimenti.
Con ulteriori lettere del 17 aprile 2012 l’avvocato C. comunicava che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 29 marzo 2012, aveva espresso parere di congruità, allegato alle missive, in ordine alle parcelle presentate, disponendo la liquidazione a favore dello stesso di € 120.930,00.
I ricorrenti tentavano invano di trovare un accordo in via bonaria.

Quindi in data 1° giugno 2012 rivolgevano al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano istanza di riesame del parere di congruità, contestando la liquidazione delle parcelle e lamentando la violazione del diritto di difesa.
Il Consiglio dell’Ordine, con deliberazione del 4 ottobre 2012, disponeva l’archiviazione della pratica. Tale determinazione veniva comunicata agli interessati con nota del 17 ottobre 2012.
Avverso tale comunicazione e la deliberazione del Consiglio dell’Ordine gli interessati proponevano il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento degli atti previa tutela cautelare.

Si costituiva in giudizio l’Ordine degli Avvocati di Milano che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne eccepiva l’inammissibilità sotto diversi profili.

Con ordinanza n. 191 del 13 febbraio 2013 questo Tribunale, rilevato che “non è mai stato avviato il richiesto procedimento per ottenere il parere di congruità, essendo stato dato solo il visto di congruità”, accoglieva la domanda cautelare ai soli fini del riesame dell’istanza presentata da parte ricorrente, finalizzata non all’avvio di un procedimento disciplinare, ma del procedimento sopra indicato”.

Successivamente l’Ordine, nella seduta del 3 ottobre 2013, riesaminava sia l’istanza di liquidazione presentata dall’avv. C. in data 21 marzo 2012 sia la memoria presentata dai ricorrenti il 5 giugno 2012, deliberando di procedere alla liquidazione coma da domanda.
La deliberazione veniva comunicata agli interessati in data 23 ottobre 2013.

All’udienza pubblica del 1° luglio 2014 il Collegio rilevava, ai sensi dell’art. 73 c.p.c., la sussistenza di dubbi circa la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla controversia.
Indi la causa veniva trattenuta per la decisione.

II) Giova innanzi tutto precisare che, sulla base dell’esame complessivo della documentazione prodotta, l’oggetto del giudizio verte intorno al parere di congruità sulle parcelle presentate dall’avv. Cusumano. La determinazione assunta dall’Ordine ed impugnata con il ricorso indicato in epigrafe, con la quale si dispone “l’archiviazione della pratica relativa all’esposto”, al di là dell’impropria formulazione riportata, si risolve, in sostanza, nell’implicita conferma del parere di congruità precedentemente rilasciato. Invero l’istanza presentata dai ricorrenti all’Ordine degli Avvocati di Milano era volta proprio al riesame del precedente parere. Né consta che l’Ordine abbia assunto nella seduta del 4 ottobre 2012 determinazioni diverse in proposito.

Chiarito quindi che non si controverte dell’esito di un procedimento disciplinare aperto a seguito di un esposto, bensì del parere di congruità di liquidazione della parcella assunto ai sensi dell’art. 14 lett. d) RD n. 1578/1933 (applicabile ratione temporis), il Collegio ritiene che debba essere affrontata la questione circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Ad un attento esame il Tribunale deve dare atto che in relazione alle controversie aventi ad oggetto i pareri di congruità sulle parcelle professionali si sono registrati orientamenti contrastanti (dal che l’opportunità di aver sottoposto alle parti la questione in sede di udienza pubblica ai sensi dell’art. 73 c.p.a.).

Una parte della giurisprudenza infatti (cfr. Tar Venezia sez. I n. 113/2013; idem n. 1801/2011; Tar Napoli sez. VIII n. 3496/2009) è incline a ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Altra parte della giurisprudenza (cfr. Tar Venezia sez. I n. 183/2014 e n.1110/2014; Cons. Stato sez. VI n. 4942/2013; Tar Milano sez. III n. 1047/2012; Tar Roma sez. III quater n. 196/2012; Cons. Stato sez. IV n. 9352/2010) – che appare maggioritaria – ritiene invece la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere, da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum (Cass. SS.UU. n. 6534/2008; n. 1874/2009; 14812/2009).
Il Collegio aderisce a tale secondo orientamento.

Ritenuta pertanto la giurisdizione di questo Tribunale, si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dell’Ordine resistente, stante l’improcedibilità del ricorso.
Deve infatti rilevarsi che nella seduta del 3 ottobre 2013 l’Ordine degli Avvocati di Milano ha riesaminato sia l’istanza di liquidazione presentata dall’avv. Cusumano in data 21 marzo 2012 sia la memoria presentata dai ricorrenti il 5 giugno 2012, deliberando “la liquidazione come da domanda”.

Tale determinazione non è stata gravata formalmente dai ricorrenti, che, pur tuttavia, muovono censure nei confronti della stessa con la memoria depositata in data 19 maggio 2014 che però non è stata notificata all’Ordine resistente.
Ne consegue l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero nel caso di specie l’annullamento dell’implicita conferma del parere di congruità assunta nella seduta del 4 ottobre 2012 – atto impugnato nel presente giudizio – non porterebbe alcun vantaggio al ricorrente, considerato che il Consiglio dell’Ordine ha riesercitato il proprio potere adottando un nuovo provvedimento nella seduta del 3 ottobre 2013.

Deve in proposito precisarsi che, dal tenore della nota, tale determinazione appare assunta all’esito di un riesame complessivo della questione (e non in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare), e reca un contenuto dispositivo autonomo rispetto al precedente parere di congruità. Ne consegue che, non atteggiandosi la determinazione ad atto meramente confermativo del precedente, la stessa avrebbe dovuto essere formalmente gravata, in quanto regola ex novo l’assetto di interessi tra le parti.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

In considerazione dell’andamento processuale della controversia sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 e del giorno 8 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Diego Spampinato, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

Depositata in Segretria il 11/09/2014

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