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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Codice deontologico forense. (14A07985) (GU n. 241 del 16-10-2014)
(Approvato dal Consiglio nazionale forense
nella seduta del 31 gennaio 2014)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
L'avvocato
1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla liberta',
l'inviolabilita' e l'effettivita' della difesa, assicurando, nel
processo, la regolarita' del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla
conformita' delle leggi ai principi della Costituzione e
dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi
principi, nonche' di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, a tutela e
nell'interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e
la tutela dell'affidamento della collettivita' e della clientela,
della correttezza dei comportamenti, della qualita' ed efficacia
della prestazione professionale.
Art. 2.
Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella
loro attivita' professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con
i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata,
quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine
della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme
deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi
forensi.
Art. 3.
Attivita' all'estero e attivita' in Italia dello straniero
1. Nell'esercizio di attivita' professionale all'estero
l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne,
nonche' quelle del Paese in cui viene svolta l'attivita'.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del
Paese ospitante, purche' non confliggente con l'interesse pubblico al
corretto esercizio dell'attivita' professionale.
3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attivita'
professionale in Italia, e' tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
Art. 4.
Volontarieta' dell'azione
1. La responsabilita' disciplinare discende dalla inosservanza
dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla
deontologia, nonche' dalla coscienza e volonta' delle azioni od
omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo
che abbia violato la legge penale, e' sottoposto a procedimento
disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul
fatto commesso.
Art. 5.
Condizione per l'esercizio dell'attivita' professionale
L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio
dell'attivita' riservata all'avvocato.
Art. 6.
Dovere di evitare incompatibilita'
1. L'avvocato deve evitare attivita' incompatibili con la
permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attivita' comunque incompatibili
con i doveri di indipendenza, dignita' e decoro della professione
forense.
Art. 7.
Responsabilita' disciplinare per atti di associati,
collaboratori e sostituti
L'avvocato e' personalmente responsabile per condotte,
determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati,
collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro
esclusiva e autonoma responsabilita'.
Art. 8.
Responsabilita' disciplinare della societa'
1. Alla societa' tra avvocati si applicano, in quanto
compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilita' disciplinare della societa' concorre con
quella del socio quando la violazione deontologica commessa da
quest'ultimo e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa'.
Art. 9.
Doveri di probita', dignita', decoro e indipendenza
1. L'avvocato deve esercitare l'attivita' professionale con
indipendenza, lealta', correttezza, probita', dignita', decoro,
diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e
sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale
concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attivita' professionale,
deve osservare i doveri di probita', dignita' e decoro, nella
salvaguardia della propria reputazione e della immagine della
professione forense.
Art. 10.
Dovere di fedelta'
L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto,
svolgendo la propria attivita' a tutela dell'interesse della parte
assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della
difesa.
Art. 11.
Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico
1. L'avvocato e' libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita e' fondato
sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio,
quando nominato, non puo', senza giustificato motivo, rifiutarsi di
prestare la propria attivita' o interromperla.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il
patrocinio a spese dello Stato puo' rifiutare la nomina o recedere
dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati
motivi.
Art. 12.
Dovere di diligenza
L'avvocato deve svolgere la propria attivita' con coscienza e
diligenza, assicurando la qualita' della prestazione professionale.
Art. 13.
Dovere di segretezza e riservatezza
L'avvocato e' tenuto, nell'interesse del cliente e della parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al
massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese
nell'attivita' di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche'
nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Art. 14.
Dovere di competenza
L'avvocato, al fine di assicurare la qualita' delle prestazioni
professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di
svolgere con adeguata competenza.
Art. 15.
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
L'avvocato deve curare costantemente la preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di
attivita' prevalente.
Art. 16.
Dovere di adempimento fiscale, previdenziale,
assicurativo e contributivo
1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e
previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti
dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i
contributi dovuti alle Istituzioni forensi.
Art. 17.
Informazione sull'esercizio dell'attivita' professionale
1. E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della
collettivita', l'informazione sulla propria attivita' professionale,
sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali
specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo,
anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette,
non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non
comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento
alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
Art. 18.
Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri
di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita,
e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, puo' fornire agli organi
di informazione notizie purche' non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato e' tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato
dei minori.
Art. 19.
Doveri di lealta' e correttezza verso i colleghi
e le Istituzioni forensi
L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle
Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e
lealta'.
Art. 20.
Responsabilita' disciplinare
La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli
costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste
nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.
Art. 21.
Potesta' disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potesta' di applicare, nel
rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari,
le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica
commessa.
2. Oggetto di valutazione e' il comportamento complessivo
dell'incolpato; la sanzione e' unica anche quando siano contestati
piu' addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravita' del fatto,
al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua
intensita', al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo
al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive,
nel cui contesto e' avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresi' tenere
conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e
dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione
forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
Art. 22.
Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua
condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge,
con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; puo' essere
deliberato quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.
b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la
gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a
ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione.
c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due
mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal
praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti
e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per
irrogare la sola sanzione della censura.
d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo,
elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo,
elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; e'
inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la
permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.
2. Nei casi piu' gravi, la sanzione disciplinare puo' essere
aumentata, nel suo massimo:
a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione
dell'avvertimento;
b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la
sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la
sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale fino a un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione
della sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno
a tre anni.
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare puo' essere
diminuita:
a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della
censura;
b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale fino a un
anno;
c) alla sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale
fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio
della professione da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato e'
fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione
disciplinare.
TITOLO II
RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
Art. 23.
Conferimento dell'incarico
1. L'incarico e' conferito dalla parte assistita; qualora sia
conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte
assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di
quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare
l'identita' della persona che lo conferisce e della parte assistita.
3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve
intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti
economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che
in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo
quanto previsto dall'art. 25.
4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L'avvocato e' libero di accettare l'incarico, ma deve
rifiutare di prestare la propria attivita' quando, dagli elementi
conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di
operazione illecita.
6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi
nulli, illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri
di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale da uno a tre anni.
Art. 24.
Conflitto di interessi
1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attivita' professionale
quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della
parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di
altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attivita' professionale deve
conservare la propria indipendenza e difendere la propria liberta' da
pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a
interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli
affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte
assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente
l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione
dell'attivita' richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi
interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi
di una stessa societa' di avvocati o associazione professionale o che
esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in
maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno a tre anni. La
violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
Art. 25.
Accordi sulla definizione del compenso
1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art.
29, quarto comma, e' libera. E' ammessa la pattuizione a tempo, in
misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu'
affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della
prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita',
a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa
giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello
strettamente patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come
compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della
prestazione o della ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi.
Art. 26.
Adempimento del mandato
1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la
competenza a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla
parte assistita la necessita' di integrare l'assistenza con altro
collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla
nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di
partecipare a singole attivita' processuali, deve darne tempestiva e
motivata comunicazione all'autorita' procedente ovvero incaricare
della difesa un collega che, ove accetti, e' responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
Art. 27.
Doveri di informazione
1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita,
all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e
dell'importanza di quest'ultimo e delle attivita' da espletare,
precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita
sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili;
deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che
conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della
prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve
informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della
possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione previsto
dalla legge; deve altresi' informarla dei percorsi alternativi al
contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del
conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della
possibilita' di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte
assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare
il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui
affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti,
anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e
l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale,
fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del
presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare
alla parte assistita la necessita' del compimento di atti necessari
ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli
relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se
nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso
legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 28.
Riserbo e segreto professionale
1. E' dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo
sull'attivita' prestata e su tutte le informazioni che gli siano
fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonche' su quelle delle
quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia
stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L'avvocato deve adoperarsi affinche' il rispetto del segreto
professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da
dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche
occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro
qualita' o per effetto dell'attivita' svolta.
4. E' consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra
qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
a) per lo svolgimento dell'attivita' di difesa;
b) per impedire la commissione di un reato di particolare
gravita';
c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e cliente o parte assistita;
d) nell'ambito di una procedura disciplinare.
In ogni caso la divulgazione dovra' essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi
in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione
della sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno
a tre anni.
Art. 29.
Richiesta di pagamento
1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, puo'
chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese
sostenute e da sostenere, nonche' di acconti sul compenso,
commisurati alla quantita' e complessita' delle prestazioni richieste
per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilita' delle spese sostenute e
degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la
relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per
ogni pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti
manifestamente sproporzionati all'attivita' svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente,
non deve richiedere un compenso maggiore di quello gia' indicato,
salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri
diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del
cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri
adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere
parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte
assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere ne' percepire dalla
parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi
diversi da quelli previsti dalla legge.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La
violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno.
Art. 30.
Gestione di denaro altrui
1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla
parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico
professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte
assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza
il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attivita'
professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non
siano riferibili ad un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve
contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La
violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno. La violazione del
dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale da uno a tre anni.
Art. 31.
Compensazione
1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque
ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di
darne avviso al cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque
ricevute imputandole a titolo di compenso:
a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte
assistita;
b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo
di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia gia'
ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia gia' formulato una richiesta di pagamento del
proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno a tre anni. La
violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
Art. 32.
Rinuncia al mandato
1. L'avvocato ha la facolta' di recedere dal mandato, con le
cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario
per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilita' della parte assistita,
l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con
lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio
conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalita',
fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato e' esonerato da ogni
altra attivita', indipendentemente dall'effettiva ricezione della
rinuncia.
4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli
obblighi di legge, non e' responsabile per la mancata successiva
assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro
difensore.
5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle
comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 33.
Restituzione di documenti
1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli
atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per
l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli
atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto
del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale
che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo
comma, del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della
documentazione al pagamento del proprio compenso.
3. L'avvocato puo' estrarre e conservare copia di tale
documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte
assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione
della censura.
Art. 34.
Azione contro il cliente e la parte assistita
per il pagamento del compenso
1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente
o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 35.
Dovere di corretta informazione
1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita'
professionale deve rispettare i doveri di verita', correttezza,
trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri
professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o
che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non
inerenti l'attivita' professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso
indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e
l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di professore
solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti puo' usare
esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con
l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia
conseguito tale abilitazione.
6. Non e' consentita l'indicazione di nominativi di
professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati
con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione il nome di
professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo
tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per
testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il
nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi
consentano.
9. L'avvocato puo' utilizzare, a fini informativi, esclusivamente
i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente
riconducibili a se', allo studio legale associato o alla societa' di
avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito
stesso.
10. L'avvocato e' responsabile del contenuto e della sicurezza
del proprio sito, che non puo' contenere riferimenti commerciali o
pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante
strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalita' delle informazioni devono comunque
rispettare i principi di dignita' e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 36.
Divieto di attivita' professionale senza titolo
e di uso di titoli inesistenti
1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo
professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attivita' in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresi' illecito disciplinare il comportamento
dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o
indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l'esercizio abusivo dell'attivita' di avvocato o consenta che tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se
limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio
dell'attivita'.
3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi.
Art. 37.
Divieto di accaparramento di clientela
1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di
agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e
decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a
terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi
professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di
vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta
persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli
utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. E' altresi' vietato all'avvocato offrire, senza esserne
richiesto, una prestazione personalizzata e, cioe', rivolta a una
persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
TITOLO III
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 38.
Rapporto di colleganza
1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di
un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve
dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso
possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica
con un collega; la registrazione nel corso di una riunione e'
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire
in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con
colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
Art. 39.
Rapporti con i collaboratori dello studio
1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di
migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od
ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera
adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e
delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Art. 40.
Rapporti con i praticanti
1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettivita' e la
proficuita' della pratica forense, al fine di consentirgli
un'adeguata formazione.
2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di
lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli,
dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto
dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3. L'avvocato deve attestare la veridicita' delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere
attivita' difensiva non consentita.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
Art. 41.
Rapporti con parte assistita da collega
1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la
controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del
giudizio, puo' avere contatti con le altre parti solo in presenza del
loro difensore o con il consenso di questi.
3. L'avvocato puo' indirizzare corrispondenza direttamente alla
controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la
assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati,
intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un
collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 42.
Notizie riguardanti il collega
1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori
sull'attivita' professionale di un collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi
alla posizione personale del collega avversario ne' utilizzare
notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del
giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario
alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Art. 43.
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere
a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 44.
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un
accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal
proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti
sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 45.
Sostituzione del collega nell'attivita' di difesa
1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca
dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio
per l'attivita' difensiva, perche' siano soddisfatte le legittime
richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
TITOLO IV
DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO
Art. 46.
Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza
1. Nell'attivita' giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per
quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualita' sia in sede di
udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la
ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o
ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti,
comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare
tempestivamente al collega, gia' nominato d'ufficio, l'incarico
ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve
sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al
difensore d'ufficio per l'attivita' svolta.
5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel
rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti,
anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il
codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei
colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario
l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di
dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
Art. 47.
Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente e questi, del pari, e' tenuto a dare al collega
sollecite e dettagliate informazioni sull'attivita' svolta e da
svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli
preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli
ha affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo piu' opportuno per la tutela degli interessi
della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha
affidato l'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
Art. 48.
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o
riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra
colleghi qualificata come riservata, nonche' quella contenente
proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato puo' produrre la corrispondenza intercorsa tra
colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte
assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; puo', qualora
venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli
succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di
riservatezza.
4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo
illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 49.
Doveri del difensore
1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla
parte assistita che ha facolta' di scegliersi un difensore di fiducia
e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere
retribuito.
2. L'avvocato non deve assumere la difesa di piu' indagati o
imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di
altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento
connesso o collegato.
3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non
puo' assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello
stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno.
Art. 50.
Dovere di verita'
1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove,
elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove,
elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte
assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente,
dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o
documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non puo'
utilizzarli o deve rinunciare al mandato
4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verita' dei fatti esposti in giudizio.
5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false
dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia
diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto
di un provvedimento del magistrato.
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste
riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti gia'
ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno a tre anni. La
violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Art. 51.
La testimonianza dell'avvocato
1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal
deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su
circostanze apprese nell'esercizio della propria attivita'
professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto
di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi
nonche' sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con
questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o
persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha
assunto, deve rinunciarvi e non puo' riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 52.
Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti
negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attivita'
professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o
terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocita' delle offese
non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 53.
Rapporti con i magistrati
1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a
dignita' e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con
il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del
collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le
norme sulle incompatibilita'.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia,
familiarita' o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere
favori e preferenze, ne' ostentare l'esistenza di tali rapporti.
5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve
accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del
circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 54.
Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori,
periti e consulenti tecnici
1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si
applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori,
mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 55.
Rapporti con i testimoni e persone informate
1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone
informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facolta'
di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti
dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle
emanate dall'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finche' non ne faccia
uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell'interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti,
collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti
tecnici, puo' fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di
segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo
di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attivita'.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente
la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo
necessario o utile all'esercizio della difesa.
6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti
eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle
persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere
documentati per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente
delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini
delle investigazioni, compensi o indennita' sotto qualsiasi forma,
salva la facolta' di provvedere al rimborso delle sole spese
documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere
informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il
difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso
all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto;
in ogni caso nell'invito e' indicata l'opportunita' che la persona
provveda a consultare un difensore perche' intervenga all'atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona
imputata o sottoposta ad indagini della facolta' di astenersi dal
rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono
obbligati a riferire la verita'.
10. Il difensore deve documentare in forma integrale le
informazioni assunte; quando e' disposta la riproduzione, anche
fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma
riassuntiva.
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale
alla persona che ha reso informazioni, ne' al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi. La
violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei
divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi
5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.
Art. 56.
Ascolto del minore
1. L'avvocato non puo' procedere all'ascolto di una persona
minore di eta' senza il consenso degli esercenti la responsabilita'
genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli
stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia
familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e
contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire
con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle
dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la
responsabilita' genitoriale, con indicazione della facolta' di
intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza
dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il
minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno.
Art. 57.
Rapporti con organi di informazione e attivita' di comunicazione
1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte
assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni
attivita' di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal
segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti,
enfatizzare le proprie capacita' professionali, sollecitare articoli
o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei
minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di
cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da due
a sei mesi.
Art. 58.
Notifica in proprio
1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facolta' previste
dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito
disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi.
Art. 59.
Calendario del processo
1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del
processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento
dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Art. 60.
Astensione dalle udienze
1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle
udienze e alle altre attivita' giudiziarie quando l'astensione sia
proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni
del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori
costituiti.
3. L'avvocato non puo' aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L'avvocato che aderisca all'astensione non puo' dissociarsene
con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attivita'
ne' puo' aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari
proprie attivita' professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
Art. 61.
Arbitrato
1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve
improntare il proprio comportamento a probita' e correttezza e
vigilare che il procedimento si svolga con imparzialita' e
indipendenza.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando
abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti
professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle
ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una
delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita
negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti
ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori
che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il
consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel
corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui
riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L'avvocato nella veste di arbitro:
a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a
conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al
procedimento;
c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia
formalmente comunicata a tutte le parti.
6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve
intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del
procedimento;
b) se l'oggetto dell'attivita' non sia diverso da quello del
procedimento stesso.
7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero
che esercitino negli stessi locali.
8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5,
6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei
mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno.
Art. 62.
Mediazione
1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare
gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del
regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste
ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in
difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni
rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli
ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato
ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione
dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di
ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve
intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del
procedimento;
b) se l'oggetto dell'attivita' non sia diverso da quello del
procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero
che esercitino negli stessi locali.
5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione
abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attivita' presso il suo
studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di
mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la
violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi.
TITOLO V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
Art. 63.
Rapporti con i terzi
1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo
ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo
tale da non compromettere la dignita' della professione e
l'affidamento dei terzi.
2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso
nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di
tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della
professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Art. 64.
Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi
1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per
modalita' o gravita', sia tale da compromettere la dignita' della
professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi.
Art. 65.
Minaccia di azioni alla controparte
1. L'avvocato puo' intimare alla controparte particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari,
denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative
conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative
sproporzionate o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di
invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve
precisarle che puo' essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L'avvocato puo' addebitare alla controparte competenze e spese
per l'attivita' prestata in sede stragiudiziale, purche' la richiesta
di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 66.
Pluralita' di azioni nei confronti della controparte
1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando cio' non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 67.
Richiesta di compenso professionale alla controparte
1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento
del proprio compenso professionale, salvo che cio' sia oggetto di
specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonche'
in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, puo'
chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i
quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Art. 68.
Assunzione di incarichi contro una parte gia' assistita
1. L'avvocato puo' assumere un incarico professionale contro una
parte gia' assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio
dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro
una parte gia' assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia
estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, e' fatto divieto all'avvocato di utilizzare
notizie acquisite in ragione del rapporto gia' esaurito.
4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o
conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi
dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in
controversie successive tra i medesimi.
5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie
familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in
favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la
medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi. La
violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno a tre anni.
TITOLO VI
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
Art. 69.
Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi
1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi,
deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e
imparzialita'.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore
di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed
iniziative non consone alla dignita' delle funzioni.
3. E' vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale
nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di
voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto e'
consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti
contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La
violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Art. 70.
Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo
di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela,
coniugio, affinita' e convivenza con magistrati, per i fini voluti
dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con
riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente
competente per territorio, della costituzione di associazioni o
societa' professionali, dell'apertura di studi principali, secondari
e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato puo' partecipare ad una sola associazione o
societa' tra avvocati.
4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e
assicurativi previsti dalla legge, nonche' quelli contributivi nei
confronti delle Istituzioni forensi.
5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine
gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva
variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio
Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del
presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 71.
Dovere di collaborazione
1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per
l'attuazione delle loro finalita', osservando scrupolosamente il
dovere di verita'; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza
relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia,
che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni
segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad
esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti
comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali
comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione
del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
Art. 72.
Esame di abilitazione
1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o
piu' candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al
tema proposto e' punito con la sanzione disciplinare della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei
mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non puo' essere
inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di
abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con
qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione,
e' punito con la sanzione disciplinare della censura.
TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 73.
Entrata in vigore
Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.