Anche il T.A.R. Abruzzo – Pescara dichiara la inammissibilità del ricorso notificato a mezzo p.e.c. [sentenza 3-2-2015 n. 49]

LabirinthCon decisione 3 febbraio 2015 n. 49 il T.A.R. Abruzzo – Pescara ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo p.e.c. affermando assai sbrigativamente, con il moderno metodo del mero rinvio alla motivazione di altra sentenza (T.A.R. Lazio 13 gennaio 2015 con nostra sintesi), che nel processo amministrativo non è “ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche“.
Ciò nonostante che, a differenza che nel caso del Tar capitolino, la parte resistente fosse regolarmente costituita.

Se lo dicono cotanti giuristi sarà senz’altro vero, ma è mai possibile che costoro, piuttosto che rimanere abbarbicati a ottocenteschi formalismi, non riescano neppure a utilizzare il buon senso dei meccanismi di sanatoria per raggiungimento dello scopo?
Ed inoltre, è mai possibile che una volta che un atto sia leggibile e firmato digitalmente possa essere così radicalmente inammissibile da impedire del tutto la tutela giurisdizionale del ricorrente?

Domande retoriche e un tantino disperate: per il momento non possiamo che piegarci alla volontà di un legislatore schizofrenico e a quella di chi il diritto attua o è costretto ad attuare.

[Armando Argano - 11 febbraio 2015]

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