No comment: il Tribunale di Milano commina 5mila euro di sanzione ex art. 96 comma 3 c.p.c. per omesso deposito della copia di cortesia dell’atto telematico [Tribunale di Milano, decreto 15 gennaio 2015 n. 535]

NoComment18-2-2015Se dessi libero sfogo a ciò che penso non darei la necessaria dimostrazione di aplomb, ma il fatto ha evidentemente dell’incredibile.
Il Tribunale di Milano, con decreto 15 gennaio 2015 n. 535, di rigetto di una opposizione allo stato passivo, ha “….osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano il 26.06.2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo“.
La somma di 5.000 euro, trattandosi di obbligazione da responsabilità processuale aggravata, dovrà essere pagata alla parte resistente (va precisato che il valore della causa era di circa 3,5 milioni di euro).

Già a prima lettura è agevole rilevare che:

  1. secondo la Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza 3003/2014, “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del 3º comma dell’art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente“;
  2. non si capisce, poi, come la ritenuta violazione di un “obbligo” nei confronti dell’organo giudicante (il riferimento in motivazione è esplicito) possa comportare responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore della controparte processuale;
  3. con buona pace dell’informatizzazione della Giustizia, viene sancito che se il Giudice non ha voglia di leggere il file a video non è in grado di fare agevolmente il suo lavoro e quindi si infastidisce assai;
  4. viene elevata a norma inderogabile e di stretta osservanza processuale la clausola di una negoziazione collaborativamente offerta dall’Avvocatura, la quale si dovrà guardare bene, d’ora in poi, dal “dare confidenza al nemico“.

Preferiamo senz’altro la giurisprudenza dei tanti altri Magistrati che – nè “amici”, nè “nemici”, e sempre nel rispetto della legge – stanno dando positivo impulso al processo telematico.

[Armando Argano - 18 febbraio 2015]

 

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