Il foro convenzionale riferito a ufficio giudiziario poi soppresso diventa ex lege quello dell’ufficio giudiziario accorpante [Cass. Civ., sez. VI, 9 luglio 2015 n. 14390].

Qualora l’ufficio giudiziario scelto dalle parti come foro convenzionale sia soppresso dalla legge tramite accorpamento ad altro, la clausola di deroga della competenza non perde efficacia, ma va riferita all’ufficio accorpante, poichè si tratta di pattuizione che assolve la funzione di designare l’ufficio di maggior prossimità per una delle parti, attraverso un rinvio mobile di tipo esterno alle norme dell’ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto.

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