Il Giudice vuole per forza il cartaceo perchè ha bisogno di sottolineare a penna e di fare le “orecchie” alle pagine: bufala internettiana? (Trib.? Busto Arsizio, ordinanza 8 aprile 2016?) [Armando Argano - 22-4-2016]

stuporebimboI punti interrogativi sono d’obbligo perchè, non disponendo di fonte asseverata, la vicenda pare alquanto paradossale e “arieggia la fattispecie” della bufala internettiana.
Gira per il web in queste ore la seguente immagine di una mezza pagina di asserita ordinanza dell’8 aprile 2016, attribuita in altri siti al Tribunale di Busto Arsizio:

TribBustoArsizio(forse)8apr2016Con essa, se provvedimento giudiziale davvero è, il Giudice avrebbe compiuto un’operazione strepitosa, disapplicando di fatto una legge di sistema con ardito uso – pur senza averlo citato – dell’art. 16-bis comma 9 D.L. 179/2012 a mente del quale “Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche“.
Egli avrebbe cioè fatto coincidere tali “ragioni specifiche” con la necessità di effettuare lo studio degli atti senza rinunciare alla possibilità di sottolinearli a penna e di poterne piegare le pagine a mò di segnalibro.
Per la sottolineatura e la indicizzazione degli atti e dei documenti potrebbe invero ricorrere alle efficacissime funzioni di cui sono dotati tutti i programmi per la lettura dei documenti in formato PDF.
Per le “orecchie” invece non c’è scampo: bisognerà che attenda qualche decennio affinchè vengano introdotti i monitor con schermo tridimensionale.
Confido sia una bufala internettiana.

[Armando Argano - 22 aprile 2016] (cfr. importante aggiornamento 25 aprile 2016)

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