Nel regime anteriore al D.L. 83/2015, costituisce mera irregolarità effettuare la costituzione telematica nel processo civile laddove sussista invece l’obbligo del deposito cartaceo [Cass. Civ. 12 maggio 2016 n. 9772]

In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell’art. 16-bis D.L. 179/2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, L. 228/2012, anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 83/2015 (che, con l’art. 19, comma 1 lettera a, n. 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo a nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ogni qualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione delle altre parti.

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