L’IRAP non è dovuta se il professionista ha struttura minimalistica, anche se si avvale stabilmente di un collaboratore di segreteria [Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 10 maggio 2016 n. 9451].

Con importante  e attesissima sentenza in tema di IRAP, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 10 maggio 2016 n. 9451, ha stabilito che il requisito dell’autonoma organizzazione pervisto dall’art. 2 D.Lgs. 15 settembre 1997 n. 446, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

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